4.0: Credito d’imposta sugli investimenti
Per il bonus investimenti 4.0 riferito a beni strumentali indicati nell’allegato A alla legge 232/2016, il vantaggio di anticipare l’investimento al 2022 è ancor più rilevante in quanto il credito di imposta compete:
- nella misura del 40% fino a 2,5 milioni di euro (scenderà al 20% nel periodo 2023-2025)
- nella misura del 20% per la quota di investimento eccedente 2,5 milioni fino a 10 milioni (10% dal 2023)
- nella misura del 10% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni (5% dal 2023).
Le agevolazioni competono a condizione che i beni acquistati posseggano il requisito della novità, requisito che non viene meno se l’impresa effettua successivamente all’acquisto un’operazione di sale and lease back del nuovo macchinario (così l’Agenzia con Circolare 4/E/2017 con riferimento a super e iper ammortamento) ed anche quando prima dell’acquisto il bene sia detenuto a titolo di comodato se assimilabile a un periodo di prova del bene (interpello 63/E/2020).
Dal 2023 diminuisce anche l’interesse a effettuare investimenti 4.0 in beni strumentali immateriali (allegato B alla legge 232/2016): il credito di imposta scende al 20% a fronte dell’aliquota maggiorata al 50% prevista per il 2022. In tutti questi casi, per congelare i vantaggi 2022, è necessario che entro il 31 dicembre 2022:
- risulti accettato dal venditore l’ordine di acquisto;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
In questo modo è possibile beneficiare del credito di imposta nella misura prevista per il 2022 a condizione che l’acquisto avvenga entro il termine del 30 giugno 2023 e ciò anche quando si decida di effettuare l’investimento con leasing finanziario purché l’acconto versato nel 2022 venga poi utilizzato in compensazione del maxicanone ovvero, quando restituito dal fornitore, venga versato alla società di leasing un maxicanone di importo almeno pari all’acconto e a condizione di fare esplicito riferimento nel contratto di leasing all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene (risoluzione 132/E/2017 in merito a super e iper ammortamento).