Il Nuovo Lavoro Occasionale
La conversione in legge del Decreto-Legge n. 50/2017 ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali (art. 54-bis) che sostituisce, di fatto, l’istituto del lavoro accessorio retribuito con i voucher. Per i datori di lavoro, dunque, si tratta di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, in determinati limiti e secondo le due seguenti distinte modalità di utilizzo:
- Libretto famiglia;
- contratto di prestazione
Ognuna di queste tipologie si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
L’Inps, con la recente circolare n. 107/E del 5 luglio scorso, successivamente rettificata con il messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio, spiega le caratteristiche del nuovo istituto e dettata istruzioni operative per il funzionamento della nuova disciplina.
Prestazione di lavoro occasionale: definizione e caratteristiche
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500
Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, inoltre, sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il compenso dovrà essere erogato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto.
Al prestatore spetta l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Inoltre, gli oneri relativi a tali assicurazioni, sono esclusivamente a carico del datore di lavoro e sono stabiliti in misura differente per le due tipologie contrattuali citate.
Il Libretto Famiglia
Il Libretto Famiglia consente alle persone fisiche, dunque non professionisti o imprenditori, di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, il datore di lavoro dovrà trasmettere, mediante la piattaforma telematica INPS o i contact center, le informazioni necessarie per la gestione del rapporto, nonché dovrà comunicare se il lavoratore, al momento dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017.
Il contratto di prestazione occasionale
Il contratto di prestazione occasionale è una tipologia contrattuale che permette al datore di lavoro di acquisire, con regole agevolate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono accedere a tale fattispecie: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo indicato per legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa;¸il compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è fissata liberamente dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, l’utilizzatore sarà tenuto alla contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.
I datori di lavoro che hanno alle dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato , non possono ricorrere al contratto di prestazione lavoro occasionale.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore mediante la piattaforma telematica.
Anche le Pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e comunque nel rispetto del limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, dell’articolo 54-bis, per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali: nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Inoltre, alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Anche l’imprenditore del settore agricolo, potrà accedere al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese dai lavoratori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente stabilita dalle parti, comunque nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria indicata.
Le sanzioni
Qualora vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), – importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, la normativa prevede che il rapporto di lavoro occasionale si trasformi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, tale limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.