Polizze vita: vantaggi fiscali a rischio
Studio Commerciale Tributario Cagliari/Milano Cadau&Associati
Coordinatore Aldo Cadau Dottor Commercialista Revisore Legale
Le polizze assicurative sulla vita sono generalmente ritenute forme d’investimento appetibili in virtù dei vantaggi derivanti dal loro regime fiscale e dalla loro impignorabilità.
È realmente così? Non sempre.
Capiamo perché dalla nuova nota del Dottor Commercialista Aldo Cadau.
Le polizze vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale impiegato, poiché in caso contrario costituiscono ordinari contratti d’investimento. Con la riqualificazione di una polizza in strumento finanziario, inoltre, non vengono meno solo i vantaggi fiscali (in termini di imposta di successione e differimento della tassazione dei rendimenti), ma si verifica anche un ulteriore, rilevante effetto di natura extra fiscale: la pignorabilità e la sequestrabilità della polizza, al pari di ogni altro strumento finanziario.
Le polizze assicurative sulla vita costituiscono una forma di investimento appetibile perché sono caratterizzate da rilevanti vantaggi:
– l’esclusione dall’imposta di successione, in virtù dell’art. 12, comma 1, lettera c), della legge
sull’imposta di successione e di donazione (salvo modifiche in vista!!)
– l’impignorabilità, ai sensi dell’art. 1923 c.c., ai quali può aggiungersi il differimento della tassazione dei rendimenti, anche se probabilmente si tratta di un beneficio di minor rilievo.
Tuttavia – specificano le indicazione diffuse dallo studio Cadau&Associati – la struttura delle polizze spesso è tale da far venire meno tali vantaggi.
Sia il Giudice sia l’Agenzia delle Entrate hanno infatti il potere di riqualificare le polizze in strumenti finanziari, in presenza di talune caratteristiche delle polizze.
Certamente ciò può accadere ogni qualvolta la politica d’investimento discendente dal contratto di assicurazione stipulato contempli, nell’intento di massimizzarne il ritorno economico, il compimento di operazioni particolarmente rischiose, creando un rischio al contraente, anziché evitarglielo.
Le polizze possono essere, infatti, garantite, parzialmente garantite e pure, ma solo la prima fattispecie fornisce effettiva garanzia di restituzione del capitale al beneficiario da parte dell’impresa assicuratrice.
Negli altri casi, invece, la corresponsione di un capitale all’assicurato alla fine del rapporto contrattuale non è certa, in quanto dipende dall’andamento del sottostante, tant’è che nell’ipotesi estrema di insolvenza del soggetto emittente gli strumenti finanziari in cui il capitale è stato investito, il valore della polizza può persino ridursi a zero.
In queste situazioni la funzione della polizza cessa di essere assicurativa-previdenziale, per divenire finanziaria-speculativa, perché la polizza diviene solo lo strumento giuridico con cui vengono effettuati investimenti e il rischio non è più assunto dall’assicuratore, ma ricade in toto in capo alla controparte (questo principio è stato affermato da pronunce intervenute in materia da diversi Tribunali); è significativo quanto ha al riguardo affermato il Tribunale di Bologna con la sentenza del 28 aprile 2015:
“il criterio guida per discriminare tra prodotti assicurativi e prodotti finanziari, da condurre mediante un esame della regolamentazione dei singoli contratti, è dato dalla collocazione del rischio a carico dell’una piuttosto che dell’altra parte. Nel contratto di assicurazione sulla vita, la funzione economico sociale è pacificamente rinvenuta nell’assunzione, da parte dell’assicuratore, del cosiddetto rischio demografico, ossia del rischio correlato all’incertezza della durata della vita dell’assicurato (sotto il profilo della sua morte o della sua sopravvivenza). Nel contratto oggetto della causa, per contro, non viene garantito all’assicurato un rendimento minimo né un consolidamento dei rendimenti anno per anno. Nella specie, all’assicurato non viene garantita la prestazione, poiché la stessa dipende direttamente dai risultati della gestione finanziaria, e i rischi finanziari degli investimenti ricadono integralmente sul medesimo. Sotto questo profilo permane un rischio a integrale carico dell’assicurato, sia sotto il profilo del quantum, posto che come detto le prestazioni dipendono dall’andamento dei titoli, quanto persino sotto il profilo dell’an, visto che non può scartarsi l’ipotesi di un andamento del tutto negativo. Non v’è chi non veda, allora, come una struttura negoziale di questo tipo si allontani decisamente dalla struttura codicistica del contratto di assicurazione”.
Questi principi hanno trovato conferma da parte della Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza n. 10333/2018, ha affermato quanto segue:
“il giudice di merito […] deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen juris ” attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato)”.
Quali caratteristiche giustificano la riqualificazione delle polizze
Nello specifico:
– dal trasferimento nella polizza di asset non finanziari, quali immobili, marchi e opere d’arte di proprietà del sottoscrittore;
– dall’individuazione dell’assicurato in un soggetto, diverso dal contraente, particolarmente anziano e/o malato;
– dall’ingerenza del sottoscrittore nella gestione degli investimenti;
– dalla durata della polizza, quando è troppo breve, posto che quella di uno strumento previdenziale è in genere assai lunga;
– dalla possibilità di riscatto anticipato, in assenza di una previsione contrattuale che ne limiti l’esercizio, consentendolo solo dopo un certo periodo di tempo, o condizionandolo a talune particolari esigenze;
– dal fatto che l’an e il quantum delle prestazioni dell’assicuratore siano collegati a parametri che prescindono totalmente dalla vita dell’assicurato e dipendono in via esclusiva dal valore maturato da alcuni titoli o strumenti finanziari, acquistati dalla società assicuratrice per far fronte alle prestazioni stesse (in questo senso si è espresso il Tribunale di Venezia con sentenza del 24 giugno 2010).
Quando la polizza presenta le suddette caratteristiche e può quindi essere riqualificata in strumento finanziario, non vengono peraltro meno solo i vantaggi fiscali sopra indicati, ma, a seguito dell’iniziativa di chiunque abbia interesse a produrlo, si verifica anche un ulteriore, rilevante effetto di natura extra fiscale: la pignorabilità e la sequestrabilità della polizza, al pari di ogni altro strumento finanziario.
In questo caso, infatti, si rende inapplicabile il disposto dell’art. 1923 c.c., a norma del quale le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, in dipendenza della stipula di un’assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Ciò perché il beneficio della citata intangibilità della somma assicurata trova il proprio fondamento nella natura previdenziale del contratto assicurativo, e conseguentemente non può essere giustificata se il contratto stipulato ha carattere previdenziale solo nella forma, e non anche nella sostanza.