La validità della fattura elettronica.
Sulla fattura elettronica relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi che non comportano l’applicazione dell’IVA, occorre specificare alcune specifiche formali che rendono valido il documento e che necessariamente debbono esserci.
Come rilevato dalla nota redatta dallo studio commerciale Aldo Cadau di Cagliari la fattura deve contenere al proprio interno l’indicazione circa la natura dell’operazione (non imponibile, esclusa, ecc…).
In assenza di questa informazione, infatti, il Sistema di Interscambio procederà allo scarto della fattura. Più apertamente si procederà ad effettuare numerose verifiche, relative:
• alla nomenclatura e all’unicità del file trasmesso;
• alla dimensione dei file (che non può mai eccedere i 5MB);
• all’integrità della fattura, all’autenticità del certificato di firma e alla conformità del formato dati nell’ipotesi, facoltativa, in cui al file sia apposta firma elettronica;
• alla coerenza e alla validità del contenuto della fattura;
• all’autorizzazione alla trasmissione del documento (da parte del cedente/prestatore o da un intermediario incaricato).
Non solo. Come specifica la nota diffusa dallo studio Cadau&Associati il Sistema ha cinque giorni di tempo per recapitare l’eventuale ricevuta di scarto, contenente la descrizione dell’errore che ha comportato il rigetto della fattura.
A sua volta, il soggetto passivo avrà cinque giorni effettivi (non lavorativi) per trasmettere la e-fattura corretta. In questo caso assume, evidentemente, importanza la comprensione del codice errore che spiega il motivo dello scarto.
Fra i motivi di rifiuto, come detto ci sono l’indicazione di un’aliquota pari a zero, e la contestuale assenza della descrizione della natura dell’operazione, così come, al contrario, la compilazione del campo aliquota e la contemporanea presenza di un riferimento alla non imponibilità.
Sebbene i software deputati alla redazione della e-fattura possano prevedere una sorta di blocco, che non consente la contemporanea compilazione dei campi alternativi, e, quindi, il rischio di errore si riduca notevolmente, occorrerà, in ogni caso, porre particolare attenzione alla corretta scelta del codice relativo alla natura dell’operazione.
L’elenco di tali codici, presente nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, è del tutto analogo a quello utilizzato nell’ambito della redazione delle comunicazioni dei dati delle fatture.
Può quindi essere utile, al fine di ottenere maggiori informazioni in ordine alla classificazione della natura delle operazioni, far riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2017 n. 1, che fornisce specifici chiarimenti in proposito.
Al fine di scegliere il codice corretto sarà necessario effettuare una preventiva e attenta analisi dell’operazione posta in essere.