Al 27 dicembre l’acconto IVA.

Ultimi giorni per effettuare il versamento sull’acconto IVA. I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il 27 dicembre, “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso”.

Lo stesso obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In questo caso occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso”.

In generale, quindi, come specifica l’ultima nota redatta dallo studio commerciale Aldo Cadau di Cagliari, i contribuenti devono versare l’acconto applicando uno dei seguenti metodi:

  • il metodo “storico”, che quantifica l’acconto dovuto in misura pari al versamento effettuato o da effettuare sulla base dell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno precedente;
  • il metodo “previsionale”, che valorizza l’importo che si presume di dover versare in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno “in corso” o in sede di dichiarazione annuale.

 

Metodo – Base di riferimento

Storico – 88% dell’ultima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) dell’anno precedente (2017)

Previsionale – 88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (2018)

Analitico – 100% dell’Iva a debito risultante dalle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre

 

 

Studio commerciale Cagliari Aldo Cadau
Studio Commerciale Cadau

 

 

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2018;
  • hanno cessato l’attività entro il 30/11/2018, se contribuenti mensili, ovvero entro il 30/09/2018 se contribuenti trimestrali;
  • applicano il regime forfetario ex 398/1991;
  • svolgono attività di intrattenimento di cui all’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27 del D.L. 98/2011);
  • hanno adottato il regime forfetario (articolo 1, comma 58, L. 190/2014);
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’Iva;
  • hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con “split payment”.

Inoltre, non sono tenuti alla determinazione e versamento dell’acconto Iva 2018, oltre ai produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito”, intendendo per tali quelli che:

  • nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017 presentavano un credito Iva (mensili),
  • nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2017 presentavano un credito Iva (trimestrali “per natura”),
  • hanno evidenziato nella dichiarazione annuale relativa al 2017 un credito Iva (trimestrali “per opzione”),