Nuovi poteri per la Guardia di Finanza. Ecco le disposizioni

Con il nuovo Decreto fiscale vengono introdotte delle disposizioni che assegnano alla Guardia di Finanza nuovi poteri e attribuzioni. Un fatto che, come si evince dalla sintesi dei pareri specialistici contenuti nella nuova nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati, suscita non poche perplessità e preoccupazioni.

Vediamo pertanto quali disposizioni comporta questa novità.

1.

Disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari

Nel dettaglio, la normativa stabilisce un termine di conservazione dei dati – pari ad anni dieci – e consente l’accesso a tali informazioni alla Guardia di Finanza.

Occorre ricordare al riguardo come, nel 2011, venne introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari – oggi esteso anche alle holding di partecipazioni – di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria per qualsivoglia dato identificativo dei soggetti che intrattengano con loro qualsiasi un rapporto, o che effettuino, per conto proprio oppure per conto o a nome di terzi, qualunque operazione di natura finanziaria.

Con riferimento specifico alle holding di partecipazioni, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  • il cosiddetto “cash pooling”;
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).
  • Le informazioni comunicate alla banca dati per la raccolta e la gestione dei dati fiscali dei contribuenti, sono utilizzate dai militari delle Fiamme Gialle per le analisi del rischio dell’evasione, anche in coordinamento l’Agenzia delle Entrate.





2.

Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni (con un volume d’affari compreso tra i 7,5 milioni e i 100 milioni di euro).

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza realizzano piani di intervento annuali coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.

3.

Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

L’Agenzia delle Entrate comunica, su richiesta, alla Guardia di Finanza, le informazioni e le specifiche elaborazioni ricevute nell’ambito dello scambio automatico d’informazioni ai sensi dell’art. 1, commi 145 e 146, L. n. 208/2015, nonché quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.

4.

Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

Secondo la normativa che disciplina gli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo, l’ufficio o l’ente che ha formalmente notificato l’atto di contestazione (il provvedimento di irrogazione della sanzione o il processo verbale di constatazione), quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

Il nuovo Decreto fiscale ha rafforzato le misure poste a garanzia del credito erariale, semplificando la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie.

Pertanto, al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, è previsto ora che le istanze relative ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti possano essere inoltrate direttamente dal comandante provinciale della Guardia di Finanza all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’acquisizione del relativo parere.

Fatto ciò, il comandante informa tempestivamente la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che esamina l’istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante stesso, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza in argomento.

Trascorso tale termine, che si interrompe, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di ogni ulteriore elemento alla Guardia di Finanza, il parere si intende acquisito.