Nuove indicazioni sulla cedolare secca
La Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna ha confermato recentemente che, ai fini dell’accesso alla cedolare secca, il limite soggettivo previsto dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 (che richiede si tratti di una persona fisica), faccia riferimento alla sola figura del locatore, ovvero la parte che concede in locazione. Mentre nessuna discriminante è contenuta nella norma alla soggettività del conduttore, che, quindi, può anche essere una società.
Non solo. Come specificato nella nuova nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati, volendo dare rilievo all’uso cui è destinato l’immobile – considerato che la norma fa riferimento all’uso abitativo – va aggiunto che la cedolare secca è compatibile con la locazione di un immobile, da parte di un’impresa, che destini lo stesso “ad uso foresteria”, ovvero ad abitazione di un dipendente. Si dice infatti che “l’uso foresteria non esclude la destinazione abitativa del bene”.
In questo modo , anche i giudici di secondo grado “bocciano” la tesi secondo cui senza supporto normativo, la natura di società del conduttore impedisca al locatore (persona fisica) l’accesso alla cedolare.