Credito d’imposta innovazione tecnologica: le attività agevolabili
Nell’ambito del credito d’imposta R&S 2020, il MISE ha individuato le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica per le quali è prevista una maggiorazione al 10% della misura del credito, nel limite massimo di € 1,5 milioni.
Va ricordato che il credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, incluse le società di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in attività di R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, svolte nel 2020 (anche se relative a progetti avviati negli anni precedenti).
Quanto alla fruizione, Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione orizzontale tramite il Mod. F24, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano il limite annuale di utilizzo pari a € 250.000, né il limite massimo di crediti compensabili pari a € 1.000.000;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Il credito d’imposta:
- non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale;
- è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto;
- non rileva ai fini IRPEF, IRES e IRAP né ai fini della deducibilità degli interessi passivi o delle spese generali.
Quanto agli obblighi documentali, le imprese beneficiarie devono redigere e conservare una relazione tecnica illustrante finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti/sottoprogetti in corso di realizzazione. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile sono certificati dal revisore.
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i progetti ammissibili e non ammissibili