Credito d’imposta per investimenti

In tema di credito d’imposta allo stato attuale non si registrano modifiche considerevoli: il credito, infatti, spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. 
Imprese, va specificato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

 

Sono escluse dall’agevolazione:

 

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 

  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001).

 

Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.

 

 

Aldo Cadau Studio Commerciale C agliari Credio d'Imposta

 

 

Beni oggetto di investimento

 

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Cm 90/E/2001, paragrafo 3) strumentali (Cm 30.3.2017, n. 4/E, paragrafo 5.2) all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:

 

  • beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;

  • beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%;

  • fabbricati e le costruzioni;

  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento

 

Alla luce della nuova formulazione della norma, il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici.

 

Entità del bonus

 

Le novità in relazione a questo aspetto riguardano 3 aspetti:

 

  • sono state innalzate le aliquote agevolative;
  • sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili;
  • e sono stati velocizzati i tempi di fruizione del

 

L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.

 

 

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