Accordo per il credito 2019: novità per i finanziamenti.

Una nuova intesa fra il mondo del credito e il mondo dell’impresa in tema di finanziamenti. Lo scorso 15 novembre è stato firmato il nuovo “Accordo per il credito 2019” tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali: un’alleanza che ha dato vita all’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, ovvero, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;

b) allungare la scadenza dei finanziamenti.





La natura delle operazioni oggetto di “Imprese in Ripresa 2.0”

Come specifica la nota redatta dallo studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati   le Pmi operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni “non performing”, ripartite nella categoria delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e agli intermediari finanziari:

1) la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare;

2) l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.


Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.





La presentazione dell’istanza di allungamento/sospensione da parte della pmi

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il Credito 2019 richiedono alle piccole e medie imprese elementi che evidenzino prospettive di sviluppo e di continuità aziendale (bilanci infrannuali, portafoglio ordini, business plan, cash flow finanziario, etc.) che supportino la richiesta di sospendere o allungare un contratto di finanziamento già concesso.

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione, impegnandosi a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Resta ferma la possibilità per la banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo per il Credito 2019.

Il termine di validità per la presentazione delle istanze è ad oggi fissato al 31 dicembre 2020.

Le “controindicazioni” alla richiesta

Occorre tenere presente che nei casi in cui una piccola o media impresa intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, aderire ad una delle iniziative della misura “Imprese in Ripresa 2.0” non è strategico in quanto la fruizione dell’allungamento o della sospensione di un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.