Acquisti in split payment: detrazione Iva agevolata.
L’esigibilità al momento del pagamento non impone la registrazione della fattura entro la dichiarazione relativa all’anno in cui è ricevuta. Parte da qui, il primo riferimento relativo alle detrazioni Iva per gli acquisti in split payment, indicato dallo studio commerciale di Cagliari, Cadau&Associati, coordinato dal commercialista Aldo Cadau. Nel merito: le istruzioni al modello di dichiarazione IVA 2018, riferito all’anno d’imposta 2017, tengono conto di alcune novità relative alla disciplina dello split payment intervenute nel corso dell’anno.
A livello soggettivo, lo speciale meccanismo, già applicabile alle pubbliche amministrazioni, è stato esteso, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, anche ad alcune categorie di società previste dall’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 (società controllate pubbliche e società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana).
Inoltre, come riferito dal commercialista Aldo Cadau, ai fini che qui interessano, l’art. 3 comma 2 del DM 23 gennaio 2015 (modificato sul punto dal DM 27 giugno 2017), per le fatture emesse in split payment dal 1° luglio 2017, consente di anticipare l’esigibilità dell’IVA al momento di registrazione della fattura di acquisto. In ragione del mutato quadro normativo, sono variate le istruzioni al rigo VF21 del modello IVA (“Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi”).
Nel campo 1 relativo al rigo VF21, è indicato “l’ammontare complessivo degli acquisti con IVA esigibile in anni successivi annotati nel 2017, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta”. Tra le operazioni in esame, oltre agli acquisti effettuati “dai soggetti di cui al quinto comma dell’art. 6” del DPR 633/72 e ai soggetti in regimi di IVA per cassa, sono aggiunti gli acquisti “effettuati dai soggetti di cui all’art. 17-ter” proprio in virtù dell’estensione dello split payment dal 1° luglio scorso.
Inoltre, come anticipato, sono mutate le regole di esigibilità dell’imposta. Il criterio base, per le operazioni in split payment, rimane quello di pagamento del corrispettivo. Fino al 30 giugno 2017, era possibile anticipare l’esigibilità solamente al momento di ricezione della fattura.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, l’esigibilità può verificarsi, su opzione del cessionario o committente, anche all’atto della registrazione della fattura. L’opzione può essere esercitata per ciascuna fattura registrata e avviene mediante comportamento concludente.
In questo senso, è importante tenere presente che, nel rigo VF21, dovranno essere indicati i soli acquisti (effettuati da soggetti che applicano il meccanismo di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72) registrati nel 2017, per i quali l’esigibilità si è verificata (o si verificherà) dopo il 1° gennaio 2018, vale a dire al momento del pagamento del corrispettivo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha, quindi, illustrato le modifiche all’esigibilità IVA da split payment, coordinandole con le nuove regole di detrazione dell’IVA ex art. 19 comma 1 del DPR 633/72 e di registrazione delle fatture di acquisto ex art. 25 del DPR 633/72 (disposizioni novellate dall’art. 2 del DL 50/2017).
Nell’ipotesi in cui l’esigibilità dell’imposta sia anticipata al momento di registrazione della fattura, se la società o P.A. acquirente è già in possesso della relativa fattura di acquisto, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione. Si sono, infatti, verificati entrambi i requisiti che legittimano la detrazione dell’IVA per il cessionario o committente, ossia l’esigibilità e il possesso della fattura.
Nella diversa ipotesi in cui l’esigibilità sia rinviata al pagamento del corrispettivo, l’Agenzia delle Entrate rende noto che, per la P.A. o società acquirente, non vi è l’obbligo di registrare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno.
La fattura di acquisto – ricorda il commercialista Aldo Cadau – dovrà essere registrata entro il termine per la dichiarazione IVA riferita all’anno in cui viene pagato il corrispettivo (e l’imposta diviene esigibile), essendo irrilevante il momento di ricezione della fattura. Tale criterio opera in deroga a quanto avviene per le operazioni non soggette a split payment, per le quali rileva invece il momento di ricezione della fattura (e l’IVA deve essere computata in detrazione entro la dichiarazione dell’anno relativo a tale momento).
Completando l’esempio della circolare n. 1/2018, lo studio commerciale Cadau&Associati, ipotizza il caso di una prestazione di servizi la cui fattura è emessa con il meccanismo dello split payment nel dicembre 2017 e viene ricevuta dal committente in tale data. A differenza dalle operazioni non in split payment, se il servizio è pagato nel mese di febbraio 2018 (senza aver optato per l’anticipazione dell’esigibilità), la fattura di acquisto può essere registrata e l’IVA detratta entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018).