Agevolazioni incubatori e startup innovative
Incubatori e Start up innovative sono destinatari diverse forme di sostegno. I trattamenti particolarmente
vantaggiosi iniziano al momento della costituzione, e proseguono durante la vita aziendale. Finanziano
l’avvio dell’attività, l’operatività anche attraverso vantaggi fiscali per chi investe nelle stesse fino a dare la
possibilità a questi soggetti di sfruttare una “flessibilità” nell’applicazione della normativa civilistica e
fiscale e del lavoro. Inoltre, il Decreto Rilancio- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia. Il provvedimento governativo contiene importanti novità per Spin-
off, startup innovative, per gli incubatori e acceleratori d’impresa– contiene un rafforzamento di queste misure agevolative.
A questi soggetti è infatti dedicato l’intero art. 38 intitolato “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up
innovative”.
– 100 milioni di euro l’intervento “Smart & Start”
– 200 milioni di euro al “Fondo di sostegno al venture capital”
– Allungamento del periodo di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese per
ulteriori 12 mesi.
– Detrazione Irpef del 50% sulle somme investite nel capitale sociale di una o più start up o PMI
innovative per investimenti massimi di 100.000 euro da mantenere per almeno 3 anni.
– 10 milioni di euro per l’acquisizione di servizi forniti da incubatori, acceleratori, innovation hub,
business angels.
– Istituzione del “Fondo per l’intrattenimento digitale” con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro
L’articolo 42 destina al Fondo per il trasferimento tecnologico 500 milioni di euro.
Obiettivo del fondo è favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin- off con l’obiettivo di sostenere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale con particolare riferimento alle start up innovative e alle PMI innovative.
In considerazione del trattamento particolarmente vantaggioso costituire una Startup innovativa o un
incubatore, richiede una serie di requisiti e caratteristiche che non tutte le società possono avere.
Le Startup innovative e gli Incubatori devono essere iscritti in un’apposita sezione speciale del Registro delle
imprese.
Definizione dei soggetti destinatari
Le startup innovative sono società di capitali di diritto italiano, residenti in Italia che hanno determinati
requisiti ed hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
▪ è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
▪ ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o
filiale in Italia
▪ ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
▪ non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
▪ non distribuisce e non ha distribuito utili
▪ ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
▪ non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e
costo della produzione;
2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori,
oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Le start up innovative che opera in alcuni settori specifici che la legge considera di particolare valore sociale
possono qualificarsi come “a vocazione sociale1”.
Gli incubatori certificati sono società di capitali, anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere
la nascita e lo sviluppo di startup innovative, è in possesso di determinati requisiti: dispone di strutture e
attrezzature adeguate, è amministrati o diretti da persone competenti e intrattiene rapporti di collaborazione
con università, hanno adeguate e comprovate esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative.
Il concetto di incubatore certificato è stato introdotto dall’art. 25, comma 5 del DL 179/2012 e viene definito
nei dettagli dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2016:
“.. l’incubatore di startup innovative certificato, di seguito «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative, inoltre, è in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall’art. 25, comma 5 del D.L.:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati
per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner
finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative.”
Così come per le startup innovative, anche per gli incubatori certificati è istituita un’apposita sezione speciale
del Registro delle imprese, cui la società in possesso dei requisiti deve iscriversi per beneficiare della relativa
disciplina di sostegno. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall’incubatore
di startup innovative mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante Marzo 2017
Versione 3 pag. 4 di 31 legale al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla
base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella Tabella A del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di startup innovative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017.
Per la descrizione delle singole misure
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