La gestione fiscale delle auto aziendali.
La scelta di dotarsi di un auto aziendale richiede la consapevolezza sia dei costi finanziari, sia dei costi fiscali.
Il riconoscimento fiscale dei costi di acquisizione o utilizzo degli autoveicoli risulta, infatti, variare a seconda della tipologia di veicolo, dell’utilizzo e del soggetto che la utilizza. Non considerare questo aspetto può quindi comportare rilevanti inefficienze ai fini imprenditoriali.
Quali sono, allora, le principali fattispecie relative alla gestione di un’auto aziendale? E qual è il relativo trattamento fiscale, sia da un punto di vista della detraibilità IVA che della deducibilità ai fini delle imposte dirette?
Lo vediamo nel dettaglio attraverso i contenuti aggiornati dell’ultima nota diffusa dallo studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati.
ACQUISTO – LEASING
Nel valutare la forma di acquisto diretto o attraverso una società di leasing i calcoli di convenienza tra una metodologia e l’altra sono pressoché riconducibili ad una mera valutazione finanziaria, giacché dal punto di vista fiscale non ci sono particolari differenze.
Veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa
Per le auto aziendali la cui disponibilità risulta essenziale per poter svolgere l’attività d’impresa e che risultano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della stessa è prevista una rilevanza totale dei costi sostenuti, sia in riferimento all’acquisto del mezzo che degli oneri e servizi connessi all’utilizzo dello stesso.
Ne consegue, pertanto, una detraibilità dell’IVA assolta pari al 100% e una deducibilità del costo, senza tetti di spesa massimali, parimenti del 100%.
Veicoli ad uso pubblico
Per gli autoveicoli adibiti a funzioni di trasporto pubblico, la cui circolazione risulta regolamentata da specifiche disposizione di legge (il riconoscimento dell’uso pubblico viene attestato da uno specifico atto della Pubblica Amministrazione e l’esempio classico è costituito dai taxi) viene riconosciuta sia in riferimento all’acquisto che ai relativi costi/servizi connessi all’utilizzo una detraibilità dell’IVA del 100% e una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del 100%.
Auto aziendale (sia imprenditori che esercenti arti e professioni)
Per le auto che un’azienda mette a disposizione della generalità dei propri dipendenti, affinché questi le possano utilizzare nello svolgimento della propria attività lavorativa è previsto il seguente regime:
- una detraibilità dell’IVA assolta sul costo d’acquisto o sui costi/servizi connessi all’uso del 40%;
- una deducibilità del costo d’acquisto del 20% da calcolarsi su un tetto di spesa massima fiscalmente riconosciuta di 18.075,99 euro e una pari deducibilità del 20% dei costi/servizi (maggiorati della relativa quota di IVA indetraibile) connessi all’uso.

Auto assegnata all’amministratore
Per l’auto assegnata in uso esclusivo a un amministratore bisogna distinguere se l’autovettura viene assegnata per il solo uso lavorativo, o per un uso promiscuo, ossia con la possibilità per l’amministratore di utilizzarla anche per finalità personali.
Nella prima ipotesi trova applicazione la medesima disciplina prevista per le auto aziendali, nella seconda si genera in capo all’amministrazione un fringe benefit assoggettato ad imposizione.
Auto assegnata in uso al dipendente
Nell’ipotesi in cui l’azienda acquisti un’autovettura che viene assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta a un dipendente specificamente individuato, affinché questi la possa utilizzare sia nello svolgimento della propria attività lavorativa che per un utilizzo personale, trovano applicazione delle particolari agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, nulla cambia per l’IVA, che rimane comunque detraibile nella misura del 40%.
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, è prevista:
- la mancanza di un tetto di spesa massima fiscalmente ammissibile ai fini della deduzione del costo d’acquisto;
- la rilevanza fiscale nella misura del 70% del costo d’acquisto e dei servizi/costi connessi all’uso della stessa.
Auto assegnata al dipendente o amministratore con addebito di un corrispettivo
In presenza di assegnazione ad uso promiscuo di un’autovettura a un amministratore o a un dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo, trova applicazione la detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto e sui costi in misura pari al 100%, alle condizioni nel seguito illustrate.
Per poter fruire di questa possibilità viene richiesto che il corrispettivo d’utilizzo non sia puramente simbolico, ma sia pari al valore normale d’utilizzo del bene concesso, valore che viene, inoltre, comunque assunto ai fini IVA quale valore minimo dell’imponibile del corrispettivo d’utilizzo su cui determinare la relativa imposta dovuta (art. 13, comma 3, lettera d, D.P.R. n. 633/1972).
Il calcolo di questo valore normale di riferimento viene determinato secondo la medesima procedura prevista per il calcolo del fringe benefit attribuito al soggetto concessionario dell’autovettura, comprensivo delle somme eventualmente trattenute e al netto dell’Iva compresa in tale importo (art. 14, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

NOLEGGIO
Nell’ipotesi in cui la disponibilità dell’auto venga acquisita tramite un contratto di noleggio, anche a lungo termine, trova applicazione per le varie ipotesi configurabili quanto precedentemente evidenziato, salvo le seguenti modifiche/accorgimenti:
- in caso di noleggio, il tetto di spesa massima fiscalmente riconoscibile su cui applicare la percentuale di deducibilità del 20% (trattasi quindi delle ipotesi di auto aziendale, auto concessa all’amministratore con o senza corresponsione di un corrispettivo) viene determinato in 3.615,20 euro annui, da rapportare ai giorni di locazione effettivamente sostenuti;
- in caso di noleggi a lungo termine è necessario verificare che il corrispettivo periodico non comprenda anche l’addebito di servizi ulteriori rispetto alla mera locazione.
Categoria particolare: Agenti e rappresentanti di commercio
Per gli imprenditori che esercitano l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, tra cui rientrano anche gli agenti assicurativi e i promotori finanziari, è prevista una disciplina specifica secondo cui:
- l’IVA assolta sull’acquisto/noleggio del bene o sui costi/servizi connessi all’uso del veicolo è detraibile al 100% (sempre ammesso che non intervengano ulteriori limitazioni quali il pro rata di detraibilità IVA);
- il tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuto è incrementato a 25.822,84 euro per l’acquisto del bene e a 5.164,57 euro annui per il noleggio;
- la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi d’acquisto/noleggio e o dei costi/servizi di uso del veicolo è innalzata all’80%.