Bilancio 2022: nomina dell’organo di controllo o revisore

Limiti per la nomina dell’Organo di controllo

Come è noto il D. Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 C.c. operata dall’art. 379, D. Lgs. 14/2019.

 

La nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero controlla una Società obbligata alla Revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali parametri, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’Articolo 2435-bis [quelli che comportano l’obbligo di redazione del Bilancio in forma ordinaria], oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

 

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 55/2019 [L.55/2019] interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

 

 

Cadau&Associati Aldo Cadau Cagliari Commercialisti Sardegna

 

 

Assemblee di approvazione del bilancio 2022 – Nomina dell’organo di controllo o del revisore

 

 

Ai sensi dell’art. 2477 co. 2 lett. c) c.c., la nomina dell’organo di controllo o del revisore di srl è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

 

Allo stato, la nomina del revisore legale o dell’organo di controllo sulla base dei citati parametri dimensionali dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023), con i bilanci di riferimento da considerare relativi agli esercizi 2021 e 2022.

 

Secondo la ricostruzione prevalente, l’obbligo di nomina può essere adempiuto attraverso l’assegnazione dell’incarico alternativamente a:

– un collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisore (in assenza di indicazioni statutarie l’organo di controllo è monocratico);
– un revisore;
– un collegio sindacale o un sindaco unico e ad un revisore.

 

 

Il suggerimento è quello di avere la sola nomina del Revisore, bilanciando il suo compenso in ordine al volume delle attività.