Bonus Facciate: detrazione Irpef del 90%.

Per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (anche quelli del 2019) spetta il bonus facciate. Ovvero, una detrazione dall’IRPEF lorda e, per le società commerciali e simili, dall’IRES lorda, pari al 90%, senza limiti massimi di spesa (cosiddetto Bonus facciate).


Nello specifico questo significa quanto segue. 

Immobili interessati

La detrazione spetta solo per gli interventi su edifici ubicati in centri storici, nelle aree abitate circostanti e nelle zone già urbanizzate, anche solo parzialmente (zona A o B ai sensi del DM Lavori pubblici 1444/68).


Per l’individuazione concreta della localizzazione dell’edificio è sufficiente l’accesso all’ufficio tecnico comunale.

 

In merito agli interventi analoghi su edifici ubicati altrove (esempio, zone rurali) si può applicare la detrazione ordinaria per le ristrutturazioni (50% o 36%) o per il risparmio energetico (50% o 65% 0 70% ).

In considerazione della possibile sovrapposizione delle diverse detrazioni, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle stesse, rispettando i relativi adempimenti specifici.

Se si effettuano interventi sull’involucro riconducibili a diverse detrazioni, il contribuente può fruire di entrambe a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.

La detrazione in esame tuttavia non è cumulabile con la detrazione spettante ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico.


 

Bonus Facciate Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari

 

 

Interventi ammessi

La detrazione – bonus facciate –  è ammessa in relazione ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna), realizzati su edifici esistenti (o parti di essi), di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

In particolare la detrazione spetta esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Non spetta detrazione, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

 


Bonus facciate Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari


 

Esempio


Sono agevolabili i seguenti interventi:


– consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza;
dell’impianto di riscaldamento e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
– consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
– lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.


Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni (fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico), nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.


Se i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i seguenti requisiti:


– i requisiti di cui al DM Mise 26 giugno 2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;


– i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio di cui alla tabella 2 dell’allegato B al DM Mise 11 marzo 2008.

In pratica si applicano le disposizioni in materia di risparmio energetico (sarà quindi necessaria l’assistenza di un tecnico).


Spese ammesse


Sono ammesse le spese per: acquisto dei materiali, progettazione e altre prestazioni professionali connesse, relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, IVA indetraibile, TOSAP, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, ecc.


Adempimenti

I seguenti adempimenti sono condizione necessaria per l’utilizzo del bonus; la loro mancata effettuazione fa perdere la detrazione.

Il pagamento va effettuato con bonifico simile a quello previsto per le spese di ristrutturazione e di risparmio energetico, con applicazione, da parte delle banche e delle poste, della ritenuta dell’8%.

Occorre indicare i dati catastali nella dichiarazione dei redditi e conservare le fatture e le eventuali abilitazioni amministrative, nonché le ricevute di pagamento dei tributi locali.

Per interventi influenti dal punto di vista termico: va richiesta l’asseverazione di un tecnico, l’APE e, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, va trasmessa la scheda all’ENEA.

 

Consulta e scarica qui
la Guida al Bonus Facciate 2020