Bonus investimenti Sud
CHI
Il credito d’imposta Sud – istituito dall’art. 1, commi 98 -108, della l. 208/2015 (legge di Stabilità 2016)
e prorogato fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, commi 171 e
172) – può essere fruito da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art.
55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Sono, invece, escluse:
– le imprese in difficoltà, come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014;
– le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo.
COSA
Sono ammissibili al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante
sottoscrizione di contratti di leasing, destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e zone delle regioni Abruzzo e Molise designate come
zone ex articolo 107.3.c del TFUE, facenti parte di un investimento iniziale che rientri nelle seguenti
categorie:
– realizzazione di un nuovo stabilimento;
– ampliamento di uno stabilimento esistente;
– diversificazione della produzione di uno stabilimento;
– trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
acquistato
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo,
per ciascun progetto di investimento, pari a:
– 3 milioni di euro per le piccole imprese;
– 10 milioni di euro per le medie imprese;
– 15 milioni di euro per le grandi imprese.
COME
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
• per le strutture produttive ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna:
– 45% per le piccole imprese;
– 35% per le medie imprese;
– 25% per le grandi imprese;
• per le strutture produttive situate nelle zone delle regioni Abruzzo e Molise designate come zone
ex articolo 107.3.c del TFUE:
– 30% per le piccole imprese;
– 20% per le medie imprese;
– 10% per le grandi imprese.
Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento
dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento
e contemporaneamente non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento (Agenzia
delle Entrate, Risposta ad interpello n. 157 del 5 marzo 2021).
QUANDO
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le imprese devono presentare all’Agenzia delle
Entrate un’apposita comunicazione, attraverso il software “CIM17” (disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it), nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti
agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle
Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione
“Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle Entrate, cui si accede
inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando
il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la
fruibilità del credito d’imposta (codice tributo “6869”).
Calcola il risparmio
IPOTESI SENZA CUMULO CON IL BONUS INVESTIMENTI
Risparmio %
Si supponga che nel 2021 la società X, di piccola dimensione, acquisti macchinari e attrezzature da
destinare ad una struttura produttiva ubicata in Puglia per 300.000 euro.
La base di calcolo del credito di imposta deve essere determinata al lordo degli ammortamenti e la
misura dell’aiuto è pari a 45%.
Il credito di imposta spettante è pari a 135.000 euro (300.000×45%).
Costi sostenuti
300.000 euro
Credito di imposta spettante
135.000 euro
% di risparmio
45%
IPOTESI CUMULO CON IL BONUS INVESTIMENTI
Risparmio %
Si supponga che nel 2021 la società Y, di media dimensione, acquisti macchinari e attrezzature da
destinare ad una struttura produttiva ubicata in Calabria per 200.000 euro.
Si supponga che i beni acquisiti sono beni generici non 4.0.
L’impresa può cumulare il credito di imposta Sud con il bonus investimenti di cui alla legge di
Bilancio 2021 (commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020), pari al 10% del costo, su un importo
massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali.
La base di calcolo del credito di imposta al Sud deve essere determinata al lordo degli
ammortamenti e la misura dell’aiuto è pari a 35%.
In questo caso, il credito d’imposta totale spettante è pari a 90.000 euro, di cui:
– credito di imposta Sud: 70.000 euro (200.000×35%);
– bonus investimenti: 20.000 euro (200.000×10%).
Costi sostenuti
200.000 euro
Credito di imposta spettante
70.000 euro
20.000 euro
90.000 euro
% di risparmio
35%
10%
45%