Bonus Pubblicità: Guida e Riepilogo Normativo.
Il bonus pubblicità è un’agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, introdotta dalla Manovra correttiva 2017 a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 ha esteso il periodo di applicazione dell’incentivo ed ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari e le categorie di spese agevolabili.
Nel caso di investimenti su giornali ed emittenti radio-televisive dovrà essere determinato per ognuno dei due media.
Due bonus pubblicità distinti:
- uno per gli investimenti incrementali sui giornali
- uno per quelli sulle emittenti radio-televisive.
In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa e televisione), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda della ripartizione delle risorse per ognuno dei due media.
Il documento, in forma sintetica ma chiara e puntuale, individua:
– come beneficiari del credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
– la disciplina del credito d’imposta:
- il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;
- il credito d’imposta liquidato, potrà essere inferiore a quello richiesto se l’ammontare complessivo delle richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. Se invece i finanziamenti richiesti non esauriscono le risorse stanziate, queste saranno adoperabili in aggiunta al beneficio dell’anno successivo;
- in sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente; mentre l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda solo gli investimenti effettuati sulla stampa, e giornali on-line;
- le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 TUIR;
- le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa;
- se il credito d’imposta richiesto è superiore a € 150.000, il beneficio sarà concesso se il richiedente è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24;
- sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
- il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali;
– le modalità di presentazione della domanda:
- la domanda per usufruire del beneficio va presentata nella forma della comunicazione telematica, caricabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- la comunicazione dovrà contenere: i dati identificativi del richiedente; l’indicazione del costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell’anno e nell’anno precedente; l’incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il termine entro cui la domanda potrà essere presentata, non sono però stati fissati definitivamente; il testo del documento dell’Ufficio del Consiglio, sottolinea infatti che la domanda “potrebbe” essere presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.
Spetterà all’AE e all’Amministrazione effettuare i controlli del caso in merito alla legittima fruizione del beneficio. Ove siano accertate irregolarità, spetterà all’Amministrazione provvedere al recupero delle somme mediante procedure coattive.