Come fare se il cliente chiede la fattura?
Tra le casistiche ricorrenti nella pratica della vendita al dettaglio la richiesta della fattura da parte del cliente rientra tra le più importanti.
Come si evince dall’ultima nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati di Cagliari, le ipotesi che si possono configurare sono due. La prima: che l’esercente emette subito la fattura, trasmettendola al Sistema di Interscambio, e consegnandone una copia analogica al cliente.
La seconda: che l’esercente si avvale della facoltà di emettere la fattura entro i termini di liquidazione dell’imposta, oppure opta per la fatturazione differita, la copia analogica della fattura non sarà disponibile al momento della richiesta del cliente e occorrerà consegnargli altre tipologie di documenti: ad esempio la quietanza che attesta il pagamento, il POS, o il documento commerciale emesso in sede di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.
Una domanda frequente:
Se il cliente chiede la fattura che cosa rilascio al posto dello scontrino?
In questo caso secondo l’articolo 22, D.P.R. n. 633/1972 (attività di “Commercio al minuto e attività assimilate”) si possono certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale e chi li rilascia è esonerato dall’emissione della fattura.
Tuttavia, quest’ultima è obbligatoria quando:
– il cliente stesso ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: nel particolare contesto del commercio al minuto, il cliente dovrà richiederla al momento della consegna dei beni o al momento del pagamento del corrispettivo, se avviene prima della consegna;
– il cliente è un imprenditore che acquista beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.
L’art. 22, ultimo comma, del decreto IVA prevede, infatti, che “gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla”.
Sorge però un problema.
Il cliente può richiedere all’esercente che effettua vendite al dettaglio l’emissione della fattura e, in linea di principio, l’esercente dovrebbe trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) e rilasciarne al cliente copia analogica.
Tuttavia, questa potrebbe non essere disponibile, considerato che l’esercente può avvalersi della facoltà, prevista per i primi sei mesi del 2019 di trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, con effetto dal 1° luglio, è possibile emettere la fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
Quando la copia analogica della fattura non è disponibile, occorre quindi individuare altre tipologie di documenti che l’esercente può rilasciare al cliente.

La soluzione.
Con le FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili indicazioni operative distinguendo le ipotesi di fatturazione immediata da quella differita.
In caso di fattura immediata, l’esercente deve:
– trasmettere la fattura al SdI entro i termini della liquidazione periodica;
– rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 c.c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale.
L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/1972, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.
Come alternativa alla quietanza, può essere rilasciata al cliente una stampa della fattura, ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
Infine – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale, vale a dire del “documento commerciale” nel caso in cui l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico.
In sintesi, in luogo della copia analogica della fattura (non disponibile), l’esercente può rilasciare:
– una quietanza di pagamento, con rilevanza commerciale e non fiscale;
– la ricevuta del POS, se il pagamento è avvenuto con mezzi elettronici;
– il documento commerciale, emesso in sede di trasmissione telematica dei corrispettivi.
FATTURAZIONE DIFFERITA
Per quanto riguarda la fatturazione differita, gli esercenti devono emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei per l’emissione di una fattura differita.
In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita deve essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
Leggi qui come compilare la fattura differita.