Come gestire i corrispettivi telematici con più punti cassa
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla gestione dei corrispettivi telematici con più punti cassa, ai quali corrisponde l’obbligo di certificazione.
La nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati ne sintetizza alcuni punti importanti:
1 – Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT – o un Server-RT – devono provvedere a certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e altresì dotarsi del processo di controllo interno secondo le modalità che seguono;
2 – Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni. Le verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni;
3 – Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli stessi server RT, nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche;

Insomma, nonostante il linguaggio tecnico utilizzato, ben si capisce che la certificazione dei processi connessi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenta un adempimento tutt’altro che light, soprattutto se dovesse essere osservato dai negozi, dalle botteghe, dalle farmacie, notoriamente esercizi meno strutturati rispetto alla grande distribuzione.
Peraltro, esso deve essere posto in essere preventivamente o, al più tardi, contestualmente rispetto all’avvio dell’obbligo di invio telematico; quindi, entro il 1° luglio 2019 ovvero il 1° gennaio 2020.
Ecco che allora è fondamentale comprendere chi è effettivamente tenuto alla certificazione dei processi.
A tal riguardo va tenuto conto che ricadono nell’obbligo gli esercenti:
• che sono dotati di più punti cassa (ossia di più casse) per singolo punto vendita
• che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT.

Sembrerebbe, quindi, che debbano essere soddisfatti, allo stesso tempo, entrambi i presupposti. Pertanto, l’esercente dotato di una sola cassa dovrebbe essere escluso di “diritto” dalla certificazione dei processi.
Per quanto concerne il secondo requisito, sempre dalle specifiche tecniche si ricava che l’RT e il Server-RT costituiscono un “punto di raccolta”, poiché servono per effettuate la memorizzazione e la trasmissione di tutti i corrispettivi relativi ai diversi punti cassa del singolo punto vendita.
Ne dovrebbe derivare che anche i negozi, le botteghe, le farmacie, eccetera, di dimensioni contenute, dotati di due casse, non dovranno essere comunque tenuti alla certificazione dei processi.
Inoltre, l’esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, pur avendo 3 o 4 punti cassa all’interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta.