Come indicare i vantaggi economici nel bilancio 2018.
Nuovi obblighi informativi a carico delle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Più in particolare, come specifica l’ultima nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati di Cagliari, l’articolo 1 della Legge 124 del 2017 stabilisce, con decorrenza a partire dall’esercizio 2018, che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”.
Non solo. L’inosservanza di quest’obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

All’interno di questa cornice normativa c’è una deroga da prendere inconsiderazione: è infatti opportuno osservare, sin da subito, che “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non sussiste, soprattutto, laddove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato“.
Il primo aspetto da affrontare riguarda l’ambito soggettivo della norma. Più specificatamente si fa riferimento alla Nota Integrativa del bilancio di esercizio.
Pertanto, sono interessate a tale obbligo “solamente” le società di capitali, ossia quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata.
Rientrano tuttavia anche le società che redigono il cosiddetto “micro” bilancio. Per tali società è evidente che l’informativa sarà inserita in calce allo Stato Patrimoniale.
In merito all’ambito oggettivo delle informazioni da pubblicare, la norma è ampia in quanto ricomprende “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”.
Per comprendere le informazioni da indicare, può aiutare la lettura della circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro in cui è precisato che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
- contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla PA);
- somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali)”.
In relazione all’arco temporale di riferimento, la predetta circolare 2/2019 precisa che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente. Il tutto, “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (va, quindi, applicato il principio di cassa).
Va specificato infine che la mancata osservanza di questo adempimento informativo comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi.