Come si scrive il Verbale di Assemblea dei Soci
Il Verbale di Assemblea è il documento attraverso il quale viene dato atto ed esecuzione ad alcune decisioni prese dai soci nell’ambito del diritto societario, con specifico riguardo alle società di capitali.
Il cosiddetto “metodo assembleare” prevede infatti che, per decidere in ordine a taluni argomenti attinenti alla vita sociale, si debba convocare un’assemblea dei soci. Le decisioni degli stessi dovranno quindi essere documentate in un verbale di assemblea che avrà dei requisiti particolari ed una forma ben delineata dal codice civile.
Il verbale di assemblea – come specificato nella nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati – deve essere redatto ogniqualvolta sia convocata un’assemblea dei soci (si redige il verbale anche in caso sia convocato un consiglio di amministrazione).
Nelle società di persone non è previsto il metodo assembleare, e le decisioni vengono prese senza vincoli di forma. Nelle società di capitali, ed in particolare nelle società per azioni ed in quelle in accomandita per azioni, alcune decisioni sociali devono necessariamente essere assunte con il metodo assembleare, e quindi mediante la convocazione di un’assemblea.
Nelle società a responsabilità limitata non si distingue più fra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria, viceversa nelle società per azioni od in accomandita per azioni si distingue fra assemblea ordinaria e straordinaria. Le differenze fra assemblee ordinaria e straordinaria sono legate ad i quorum costitutivi e deliberativi ed alla necessaria presenza di un notaio per quella straordinaria.
Il verbale, secondo quanto prescritto all’articolo 2375 del codice civile, è un documento scritto che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario (in caso di assemblea ordinaria quest’ultimo non è necessariamente un notaio).
Nel caso si tratti di assemblea straordinaria, il verbale può anche essere sottoscritto dal solo notaio che lo ha redatto. È buon uso che il verbale d’assemblea dei soci non difetti di talune menzioni, alcune delle quali obbligatorie per legge a pena di annullabilità delle delibere, ed in particolare:
- La ragione sociale, la sede, il capitale sociale, la partita I.V.A. ed il codice fiscale, il numero R.E.A. della società di cui trattasi
- L’ora ed il luogo di inizio e di fine dei lavori assembleari
- Le modalità di convocazione dell’assemblea
- I punti dell’ordine del giorno oggetto di discussione
- Chi assume la presidenza dell’assemblea e chi è segretario
- Le menzioni in ordine alla regolarità della costituzione, all’accertamento dell’identità e della legittimazione dei presenti, all’accertamento dei risultati delle votazioni (favorevoli, contrari, astenuti) e delle modalità attraverso cui sono state effettuate. Queste menzioni sono espressamente prescritte all’articolo 2371 del codice civile
- Generalità e partecipazioni dei soci presenti, dei membri del consiglio di amministrazione presenti e dei membri del collegio sindacale presenti (meglio se si adotta il cosiddetto “foglio presenze” per adempiere tale formalità e far firmare i presenti).
- Di che convocazione si tratti (prima, seconda o successive)
- Riassunto in ordine alla discussione
- Le delibere approvate e quelle respinte
Ecco un esempio di come potrebbe essere redatto un verbale di assemblea di S.r.l., avente ad oggetto delibere che non importino modifiche statutarie, per le quali sarebbe necessaria la presenza del notaio.