I commercianti al minuto e le cessioni verso privati non residenti

Per i commercianti al minuto  e le operazioni effettuate verso soggetti privati non residenti ci sono specifiche regole e adempimenti da osservare. La nota diffusa dallo studio commerciale di Cagliari, Cadau&Associati, ripercorre due fattispecie esemplificative che chiariscono alcune complessità nel merito del tema.

In primo luogo, gli operatori nazionali possono effettuare cessioni di beni senza applicazione dell’Iva quando si verificano 4  delle seguenti condizioni:

1. l’acquirente è un soggetto privato extra-Ue;

2. i beni ceduti sono destinati all’uso personale o familiare e vengono trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione;

3. sia ottenuta la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario;

4. i beni abbiano un valore complessivo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro.




Nell’ipotesi in cui non si voglia prendere la responsabilità dell’Iva per la mancata fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario, i commercianti si fanno anticipare l’imposta dal viaggiatore al momento dell’acquisto salvo poi rimborsare la somma al ricevimento della fattura vistata dalla Dogana di uscita.

Ad ogni modo, per queste  operazioni, i commercianti, già dal 1° settembre 2018, deve emettere fattura elettronica attraverso la piattaforma OTELLO 2.0 (cd. fattura tax free).

Va ricordato che la fattura tax free sostituisce per i commercianti qualunque altra comunicazione di natura fiscale; pertanto, rende non necessaria l’inclusione dei dati dell’operazione tanto nello spesometro quanto nell’esterometro, il cui, rispettivamente, ultimo e primo appuntamento scadrà il prossimo 30 aprile.

Una seconda particolarità riguarda il limite per l’uso del contante.

È noto che il trasferimento del denaro contante è soggetto ad una soglia ben precisa, fissata a 2.999,99 euro; quindi, non sono consentiti pagamenti in un’unica soluzione in contanti tra soggetti diversi di importo pari o superiore a 3.000 euro.





Si noti poi che una ulteriore novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2019 riguarda l’estensione della soglia potenziata anche ai cittadini UE o appartenenti allo SEE, sempreché residenti all’estero; quindi, l’agevolazione non si rivolge più solo ai cittadini extra-UE.

Infine, occorre tener conto che la possibilità di utilizzare il maggior limite soggiace all’espletamento di precisi obblighi da parte dell’operatore, il quale deve:

  • inviare in via telematica una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate utilizzando l’apposito modello – “Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante” – ove deve essere indicato il conto corrente del quale si intende avvalere;
  • acquisire la fotocopia del passaporto dell’acquirente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante incassato nel conto corrente individuato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate e consegnare al cliente una copia della ricevuta della comunicazione stessa;


I commercianti infine sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni in esame utilizzando il quadro TU del modello di comunicazione polivalente entro il 10 aprile oppure il 20 aprile dell’anno successivo a seconda che liquidi l’Iva con cadenza, rispettivamente, mensile o trimestrale.