Compensazioni credito Iva: sintesi e aggiornamenti.

Dopo le ultime pubblicazioni in tema di IVA, lo studio commerciale Cadau&Associati di Cagliari, con la consulenza del commercialista Aldo Cadau, segnalano una sintesi aggiornata sul regime delle compensazioni IVA.

Dal 1° gennaio di ogni anno è infatti possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all’anno precedente.

Esistono tuttavia alcuni limiti legati all’ammontare del credito utilizzabile, che, segnala Aldo Cadau, richiedono alcuni accorgimenti da parte del contribuente.

Nel 2017, inoltre, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina sulle compensazioni, e alle modalità di presentazione del Mod. F24 con compensazioni.

Di seguito un pratico riassunto redatto dalla Cadau&Associati.

 

 


Compensazioni credito Iva 2017: limiti.

 

Premesso che esiste un limite alla compensazione orizzontale di 700.000 €, la compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

  1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall’1.1.2018);
  2. dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata  per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale, ed è stata di recente modificata con il D.l. 50/2017 (per esempio: il credito IVA 17 di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all’ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno  successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione -per importi superiori a 5.000 Euro-non potrà avvenire prima dell’11.02.2018).


Le soglie:


fino a 5.000 €

Libera compensazione “orizzontale” del credito, fino a 5.000 €, senza attendere la presentazione della dichiarazione

oltre 5.000 €
Una volta raggiunto il limite di 5.000 €, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo  dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, munita di visto di conformità


Compensazioni credito Iva 2017: sospensione compensazione.
 

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui  l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ancora non pubblicato) dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.

 

 

 

Compensazioni credito Iva 2017: come compilare il mod. F24.

Per un corretto versamento tramite mod. F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole, modificate di recente dal D.l. 50/2017:

  • in caso di presentazione di un mod. F24 con compensazione, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’importo;
  • in caso di presentazione di un mod. F24 senza compensazione, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking).

Infine, segnala lo studio Cadau&Associati, è stata eliminata la disposizione secondo cui i titolari di partita Iva  sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA  di importo annuo superiore a € 5.000.