Componenti reddituali: come imputarli all’esercizio.
Dallo studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati
Coordinatore – il dottor commercialista Aldo Cadau.
In questo periodo rappresenta argomento di attualità il tema legato al trattamento da attribuire ai fini delle imposte sui redditi ai componenti reddituali discendenti da fatti che hanno luogo dopo la data di chiusura dell’esercizio (ad esempio, quello riguardante l’anno 2017) ed entro la data di redazione del progetto di bilancio (che, con riguardo all’anno 2017, in genere varia dalla metà di marzo alla metà di maggio 2018), i quali producano effetti sui valori di bilancio relativi a tale esercizio. Ciò perché – come specifica il commercialista Aldo Cadau – in base al principio di derivazione rafforzata applicabile anche ai soggetti OIC, non trovano applicazione i commi 1 e 2 del TUIR, con la conseguenza che rilevano ai fini delle imposte sui redditi i componenti reddituali risultanti dal bilancio redatto in conformità ai principi contabili.
Il principio contabile 29, che disciplina i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, identifica (al par. 59) sostanzialmente due tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
– fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
– fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio.
Gli eventi successivi con effetti sul bilancio precedente
Gli eventi successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
Ne possono essere esempi:
– la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
– i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
a) il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
b) la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
– la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
– la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
– la scoperta di un errore o di una frode.
I fatti in esame sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli eventi successivi senza effetti sul bilancio precedente
Gli eventi successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
Ne possono essere esempi:
– la diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione rifletta condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
– la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
– la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
– la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”;
– la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.
I fatti rientranti nella tipologia in esame non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti, sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Gli effetti ai fini delle imposte sui redditi
Con riguardo ai fatti che devono essere rilevati in bilancio, occorre chiedersi se la loro rilevazione attiene solo alla quantificazione dei valori da iscrivere in bilancio o anche sulla classificazione dei componenti reddituali cui i valori ineriscono.
In merito, ad esempio, ai costi che emergono da una sentenza pronunciata nel mese di febbraio 2018 all’esito di una causa esistente già al 31 dicembre 2017, posto che tali costi devono trovare iscrizione nel bilancio relativo all’esercizio 2017 in base a quanto statuito dal principio contabile 29, occorre cioè chiedersi se essi devono essere classificati come un costo vero e proprio che genera un debito ovvero come un accantonamento che genera un fondo per rischi e oneri.
Infatti, come esplicita il commercialista Aldo Cadau, il rilievo che sul piano tributario assume, per effetto del principio di derivazione rafforzata, la classificazione dei componenti reddituali:
– nel primo caso i costi emergenti dalla sentenza pronunciata nel 2018 sono deducibili in sede di determinazione del reddito dell’esercizio 2017,
– nel secondo caso essi rilevano fiscalmente nell’anno 2018, avendo ancora – alla fine dell’esercizio 2017 – la natura di accantonamento e quindi di un componente reddituale che, essendo il risultato di una valutazione, è sottratto agli effetti della derivazione rafforzata ed è conseguentemente deducibile secondo le regole del TUIR (il che significa che può essere dedotto in quanto accantonamento solo se rientra in una delle fattispecie indicate nell’art. 107).
Si ritiene che possano essere iscritti in bilancio solo i componenti reddituali derivanti da fatti e atti che hanno prodotto effetti giuridici nel corso dell’esercizio cui il bilancio stesso si riferisce.
La valorizzazione di queste componenti può e deve tener conto anche di eventi insorti, come la sentenza dell’esempio che precede, in un esercizio successivo, ma la natura e la classificazione dei componenti non possono che discendere dalle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio oggetto di bilancio.
Questa conclusione – specificano dalla studio Cada&Associati – trova conferma nel principio contabile OIC 19, nel quale si afferma che il giudizio circa la natura certa o probabile di un onere, circa la determinatezza del suo ammontare e circa il momento della sua insorgenza deve essere riferito alla data di chiusura dell’esercizio. Le classificazioni di bilancio devono essere, pertanto, eseguite sulla base delle situazioni esistenti a tale data.