Crediti di imposta: come mantenere le agevolazioni
Cosa cambia per i beni materiali 4.0
Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta scenderà dal 50% al 40% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, dal 30 al 20% per quello tra 2,5 e 10 milioni, mentre rimarrà al 10% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
– 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
Cosa cambia per i beni tradizionali
Anche per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 ci sarà una riduzione dell’aliquota agevolativa.
In particolare, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
Cosa cambia per i beni materiali 4.0
Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta scenderà dal 50% al 40% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, dal 30 al 20% per quello tra 2,5 e 10 milioni, mentre rimarrà al 10% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
– 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
Cosa cambia per i beni tradizionali
Anche per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 ci sarà una riduzione dell’aliquota agevolativa.
In particolare, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
Cosa cambia per i beni materiali 4.0
Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta scenderà dal 50% al 40% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, dal 30 al 20% per quello tra 2,5 e 10 milioni, mentre rimarrà al 10% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
– 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
Cosa cambia per i beni tradizionali
Anche per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 ci sarà una riduzione dell’aliquota agevolativa.
In particolare, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022)
10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023)
6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a:
– 2 milioni di euro per i beni materiali;
– 1 milione di euro per i beni immateriali
Fruizione bonus beni tradizionali
Ma la riduzione dell’aliquota agevolativa non è la sola novità che il 2022 porterà al credito d’imposta per beni tradizionali non 4.0.
Cambierà anche la modalità di fruizione del bonus.
Secondo le regole di fruizione dettate dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1059 e 1059-bis), il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale nell’anno di entrata in funzione del bene:
– per investimenti in beni immateriali tradizionali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Per i soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;
– per investimenti in beni materiali tradizionali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 indipendentemente dall’ammontare di ricavi o compensi (novità introdotta dall’articolo 20 D.L. 73/2021).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021:
– l’utilizzo del credito in un’unica quota rappresenta una facoltà e, nel caso in cui tale facoltà non venga scelta, il contribuente utilizzerà il credito in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi;
– quanto al requisito dei 5 milioni di euro, in assenza di una precisa disposizione normativa, la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un’unica quota del credito d’imposta avente a oggetto investimenti in beni strumentali immateriali tradizionali non 4.0, va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
L’utilizzabilità in un’unica quota non riguarda, invece, il credito d’imposta per gli investimenti tradizionali non 4.0, effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 1, comma 1055, della legge di Bilancio 2021 (ossia nel 2022): per tali investimenti, il credito d’imposta sarà fruibile in 3 quote annuali di pari importo, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.
Come bloccare le condizioni attuali
Per bloccare le attuali misure del bonus, più convenienti, due le possibili soluzioni:
- prima soluzione: effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2021;
- seconda soluzione: entro il 31 dicembre 2021, si dovrà ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare acconti per almeno il 20% del costo: in tal caso, l’investimento potrà essere terminato entro il 30 giugno 2022. In assenza di una valida prenotazione al 31 dicembre 2021, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 saranno considerati “nuovi” e, pertanto, i crediti di imposta spetteranno con le percentuali ridotte previste dalla legge di Bilancio 2021 per il secondo anno di applicazione dell’agevolazione (2022).
Occorre, quindi, definire con certezza il momento in cui l’investimento si intende effettuato e quando si ha una valida prenotazione al 31 dicembre 2021.
Momento di effettuazione degli investimenti
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre riferirsi alle regole generali di competenza dettate dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR e, pertanto:
– per gli acquisti di beni strumentali (diretti o in locazione finanziaria) vale la data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, quella in cui si verifica il passaggio della proprietà (non rilevano invece clausole di riserva della proprietà legate al pagamento rateale);
– per gli investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento lavori previsti dal contratto e aventi efficacia analoga a quella dell’art. 1666 del codice civile, quella in cui l’opera (o porzioni di essa) risulta verificata ed accettata dal committente;
– per i lavori realizzati in economia rilevano i costi sostenuti per l’investimento, in ciascun periodo agevolato.
Valida prenotazione
Per una valida prenotazione entro il 31 dicembre 2021, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017:
– per i beni acquisiti in proprietà, la verifica del rispetto dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021 deve essere effettuata sulla base della documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.);
– nel caso di beni acquistati in leasing con consegna del bene (o esito positivo del collaudo), entro il 31 dicembre 2021 il contratto di leasing deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere pagato il maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore;
– per i contratti di appalto, entro il 31 dicembre 2021 il relativo contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti e dovrà essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto;
– per i beni realizzati in economia entro il 31 dicembre 2021 devono essere sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 16 novembre 2020 – 30 giugno 2022.
Beni immateriali
Nessuna modifica in vista invece per il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017).
La legge di Bilancio 2021, infatti, riconosce il bonus nella misura del 20% del costo per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, con ordine e acconto del 20% entro il 2022.
Il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2024), mentre ne prevede la riduzione al 15% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2025) e al 10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 205 e fino al 31 dicembre 2025 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2026).
Il limite massimo dei costi ammissibili è fissato a 1 milione di euro annuo (precisazione prevista dal disegno di legge di Bilancio 2022).
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi, sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.