Credito d’imposta al 50% sulle spese di formazione.

Crescere. Migliorare le competenze. Introdurre un nuovo slancio per lo sviluppo economico. Passano da questi assi le novità introdotte dalla nuova legge di Bilancio 2018 in materia di imprese. Un intervento che introduce un nuovo credito d’imposta per le attività di formazione dirette ad acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Nello specifico si parla di un bonus, attribuito a tutte le imprese, e indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, pari al 50% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione.

Con l’introduzione del credito d’imposta si intende stimolare le imprese ad accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti. Per essere competitive nel prossimo futuro le imprese dovranno investire nelle competenze dei propri addetti. La quarta rivoluzione, infatti, trasformerà radicalmente il modo di lavorare, generando rischi di obsolescenza di alcune professioni; ma al tempo stesso creerà nuove opportunità occupazionali legate a nuove figure professionali.

Dalla formulazione della norma, in attesa del parere della Ragioneria Generale dello Stato, si rileva che l’agevolazione ha carattere automatico: il credito di imposta non è riconosciuto a seguito di apposita istanza, ma è direttamente autodeterminato dalla stessa impresa beneficiaria ed è sottoposto solo a verifiche ex post.

 


Chi sono i beneficiari
Con riferimento all’ambito soggettivo il credito d’imposta potrà essere fruito da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Spese di formazione agevolate
Il credito d’imposta spetterà esclusivamente per le attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
In particolare, verranno ammesse le spese per attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, svolte per acquisire e/o consolidare conoscenze per l’applicazione di big data e analisi dei dati, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, nonché internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Non sarà, invece, agevolata la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta sarà pari al 50% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione. Il bonus sarà attribuito fino a un importo massimo annuale di un milione di euro per ciascuna impresa beneficiaria e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate le spese di formazione. Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta non è soggetto al limite di utilizzo annuale di 250.000 euro, previsto dall’art. 1, comma 53, della legge Finanziaria 2008 (l. n. 244/2007), né al limite generale di compensazione pari a 700.000 euro annui, stabilito dall’art. 34 della legge Finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) e successive modificazioni.

Spese per l’attività di certificazione contabile
Le spese rendicontate dovranno essere supportate da apposita certificazione, da allegare al bilancio, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. n. 39/2010. Saranno esenti da tale obbligo le imprese con bilancio certificato.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale dovranno comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 39/2010.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile dalle imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di collegio sindacale saranno ammissibili al bonus entro il limite massimo di 5.000 euro.

Se a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione finanziaria verrà accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Nei confronti del revisore legale dei conti, o del professionista responsabile della revisione legale, che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicheranno le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Attuazione
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero Economia e Finanze, saranno adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché definite le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e le cause di decadenza e revoca del beneficio ai fini della restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente dall’impresa.