Credito d’imposta in beni strumentali nuovi
Non è cambiato nulla: il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia (sulla base di elementi oggettivo, non essendo sufficiente l’iscrizione del bene nella contabilità dell’impresa situata nel territorio italiano; cfr. Cm 90/E/2001, paragrafo 3.7).
Sono escluse dall’agevolazione:
• le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.
Beni oggetto di investimento
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Cm 90/E/2001, paragrafo 3) strumentali (Cm 30.3.2017, n. 4/E, paragrafo 5.2) all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:
• beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia
se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
• beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%;
• fabbricati e le costruzioni;
• beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
• beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Alla luce della nuova formulazione della norma, il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici.
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