Credito d’imposta rideterminato
In tema di credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nel caso di traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione di rettifica comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile.
Questo comporta effetti indiretti sulle previsioni di spesa e i dati del consuntivo del bilancio dello Stato, ma senza incidere sul diritto alla fruizione del credito, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1 del 3 febbraio 2020.
Con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1 del 3 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
Cos’è il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno
L’art. 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015 ha previsto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
I chiarimenti dell’Agenzia
Con le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017 e con i provvedimenti del 24 marzo 2016, 14 aprile 2017 e el 9 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – ai fini della fruizione del credito – è necessario compilare e inoltrare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione (CIM16 e CIM17) nella quale è esposta la cadenza temporale dell’investimento programmato, con indicazione, per gli anni in cui l’agevolazione risulta vigente, anche delle somme investite e del relativo credito di imposta.
I dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità sono sottoposti a una verifica di carattere formale e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa sia superiore a 150.000 euro, l’Agenzia delle Entrate effettua quindi le verifiche previste dal Codice antimafia.
In esito ai controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, al contribuente viene comunicata l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

La modifica del piano di investimento
Nel caso di modifica del piano di investimento, il contribuente deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, inviando la rettifica del modello di comunicazione CIM eindicando che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati ad altra annualità.
In presenza di investimenti integralmente traslati al periodo d’imposta successivo a seguito della presentazione della rettifica del modello CIM già inviato, il precedente modello è sostituito da quello rettificativo e il credito “precedentemente” autorizzato non è più utilizzabile in compensazione.
L’ammontare complessivo del credito d’imposta utilizzabile dal beneficiario in compensazione tramite modello F24 è pari all’ammontare complessivo del credito indicato nella comunicazione di rettifica che sostituisce la comunicazione originariamente trasmessa.
A seguito dell’invio della comunicazione di rettifica nella quale è indicata la nuova programmazione degli investimenti, è comunicata al contribuente l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi, a seguito della verifica della correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità.
Nell’ipotesi di integrale traslazione degli investimenti originariamente programmati, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni originariamente programmati, ma dovrà indicare l’anno in cui gli stessi dovranno essere realizzati e attendere, a seguito della presentazione dell’istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell’Agenzia.
Nell’ipotesi di investimenti traslati solo in parte al periodo d’imposta successivo, la presentazione comunicazione di rettifica del modello CIM, finalizzata a comunicare che parte degli investimenti programmati sono traslati agli anni successivi, non determina alcun effetto sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già posti in essere.
Restano valide anche le ipotesi di fruizione del credito mediante compensazione dei crediti maturati nei periodi d’imposta precedenti alla rettifica, in presenza dell’avvenuta ricezione della originaria ricevuta attestante la fruibilità, sempre nei limiti degli investimenti realizzati.
La quota di credito oggetto di rettifica in conseguenza della riprogrammazione degli investimenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della nuova ricevuta attestante la fruibilità del credito.
Come si è appena visto sia nella traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione rettificativa comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile, con effetti indiretti sulle previsioni di spesa e i dati del consuntivo del bilancio dello Stato, ma senza incidere sul diritto alla fruizione dello stesso, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti.
La compilazione del quadro C
La compilazione del quadro C è richiesta quando l’ammontare complessivo del credito di imposta risultante dalle comunicazioni CIM inviate dalla stessa impresa sia superiore a euro 150.000,00. Ciò al fine di operare le verifiche previste dal Codice antimafia.
Laddove il provvedimento antimafia non venga rilasciato nel termine ordinatorio prescritto, l’Amministrazione procedente ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere il versamento fino alla ricezione della documentazione liberatoria.
Quindi anche in assenza della documentazione, i contributi sono resi fruibili sotto condizione risolutiva. In caso di comunicazione della documentazione interdittiva le compensazioni operate saranno da considerarsi non legittime.
In caso di comunicazione rettificativa o di nuova istanza relativa ad un ulteriore investimento, qualora sia già presente l’informazione antimafia liberatoria sulla prima istanza non si ritiene necessaria una nuova consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia a condizione che il nulla osta sia in corso di validità, entro un anno dall’acquisizione, e il quadro C delle due istanze sia identico.