Credito d’imposta pubblicità: nuovo regolamento.
Il credito d’imposta pubblicità è in dirittura d’arrivo. Lo scorso 8 giugno, infatti, è stata annunciata l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di attuazione.
Cosa significa? Semplice. Per l’anno in corso i soggetti interessati potranno presentare la domanda di ammissione al beneficio tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, mediante una comunicazione telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Ma cosa riguarda il credito d’imposta pubblicità?
Come specificato nella nuova nota redatta dallo studio commerciale Aldo Cadau sono compresi all’interno gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:
• giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line,
• programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
Sono tuttavia escluse dal credito d’imposta pubblicità, anche a regime, le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
In ogni caso, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Il sostenimento della spesa – ricorda la nota redatta dallo studio commerciale Aldo Cadau – deve comunque risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali.
Nel caso in cui il credito di imposta pubblicità richiesto sia superiore a 150.000 euro, è altresì necessario un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del ministero dell’Interno.
Si ricorda, inoltre, che possono beneficiare del richiamato credito d’imposta pubblicità i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Agevolando gli investimenti incrementali sugli “stessi mezzi di informazione”, ovviamente, non si intende circoscrivere il beneficio ai casi in cui la spesa sia aumentata con riferimento al singolo canale televisivo o alla singola testata giornalistica; a rilevare, infatti, è la tipologia di canale informativo.
Dobbiamo quindi separatamente considerare:
• gli investimenti incrementali sulla stampa,
• e gli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Non è tuttavia sufficiente verificare l’incremento dell’investimento sul singolo canale, in quanto ben potrebbe essere accaduto che l’altro canale abbia subìto una netta contrazione degli investimenti: anche in quest’ultimo caso il beneficio potrebbe non essere spettante.
Infine, come stabilito nel nuovo regolamento, sia per le micro-imprese, come anche per le altre imprese, il credito d’imposta pubblicità liquidato potrebbe essere comunque inferiore a quello richiesto, se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.
In questo caso, infatti, si renderà necessario ripartire in percentuale le risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.