Da cosa dipende l’assetto d’impresa.
NUOVA RESPONSABILITA’
Uno dei primi elementi che riguarda l’analisi dell’assetto d’impresa consiste nel considerare la natura e le dimensioni dell’impresa stessa.
Per prima cosa tuttavia occorre definire la responsabilità in capo agli amministratori di una Srl, che, stabilisce il Codice della Crisi di Impresa, prevede che essi rispondano verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
In questo senso, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa, oltre che da ciascun socio, anche dai creditori della società laddove patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Al fine di attenuare questa responsabilità il Legislatore ha previsto che l’imprenditore adotti un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
LA DISPOSIZIONE NORMATIVA
La definizione di assetto organizzativo, amministrativo e contabile
L’art. 14 della Legge 155/2017 aveva prospettato l’introduzione dell’obbligo civilistico dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In attuazione di tale disposizione, l’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, ha stabilito che: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Alla luce di questa norma, si osserva che, rispetto alla Legge 155/2017, non compare più il riferimento all’imprenditore individuale, con l’effetto che l’obbligo civilistico degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda soltanto i soggetti societari.
Dal suo canto invece, “L’imprenditore individuale deve adottare misure
idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.
Conseguentemente, è altresì possibile rilevare che l’obbligo di adottare
adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ricade su tutte le società, indipendentemente dal fatto che si trovino in una
situazione di difficoltà.
Per quanto concerne il concetto di assetto organizzativo, deve intendersi l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti.
L’assetto amministrativo e contabile riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.
Il monitoraggio trimestrale
Alla luce dell’esigenza di attivare un monitoraggio trimestrale necessario a
prevenire i fenomeni aziendali che possono portare alla perdita della continuità aziendale, si è dell’avviso che ogni azienda deve porre in essere un check trimestrale finalizzato al controllo della gestione.
Si ritiene pertanto necessario attivare una rendicontazione periodica che aiuti l’imprenditore ad autovalutarsi e gli consenta di porre in essere in maniera tempestiva tutte quelle attività finalizzate alla chiusura del Bilancio di esercizio in tempi stretti e ossequiosi dei termini
di legge.