Decreto Crescita: potenziato il finanziamento alle Pmi
Con il Decreto Crescita (articolo 20, D.L. 34/2019) è stata potenziata la misura agevolativa denominata “Sabatini ter”.
Più apertamente, un’agevolazione che permette, attraverso un finanziamento (di importo minimo pari a 20.000 euro), di fruire del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (all’80% dell’importo finanziato dall’istituto di credito), in relazione all’acquisto di beni strumentali nuovi come macchinari e impianti, attrezzature e altri beni strumentali di impresa, ma anche beni come software e tecnologie digitali.
Come inoltre specifica l’ultima nota dello studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati il Ministero dello sviluppo economico ha concesso un contributo in conto interessi pari all’ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo.
Tuttavia, tra questo tasso e quello applicato dalla banca/intermediario finanziario (sulla base del rating della pmi) non c’è alcun legame.

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2019
Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che dal 27 maggio 2019 le domande di agevolazione inviate alle banche e agli intermediari finanziari devono essere compilate utilizzando la “release 6.0” disponibile al link accessibile cliccando qui: domande.
Il contributo concedibile sarà pari all’ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al 2,75% annuo (ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali).
Il link per effettuare l’accesso alla piattaforma è accessibile cliccando qui: piattaforma
L’invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con i quali l’impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del finanziamento.
Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative ad investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti richiesti non ecceda i 4 milioni di euro.
È possibile scegliere la durata del preammortamento del finanziamento (da 0 a 12 mesi) e la durata del finanziamento stesso (da 2 a 5 anni).
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha la facoltà di ridurre l’importo del finanziamento richiesto ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria.
LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO
L’investimento può essere finanziato mediante un contratto di finanziamento bancario, ovvero mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing, e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
La durata massima del contratto di mutuo o di leasing è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
La scelta della tipologia del finanziamento (finanziamento o leasing) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l’investimento.
Pertanto, la scelta di effettuare l’investimento mediante un contratto di leasing, prevederà una deduzione fiscale del costo dell’investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all’acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI
L’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’Iva.