Distribuzione dei dividendi: dinamiche e procedure

La procedura di distribuzione dei dividendi è soggetta a particolari vincoli da parte del codice civile, a iniziare dall’assunzione di una apposita decisione da parte dell’assemblea dei soci. A monte, naturalmente, è necessario che gli utili siano stati regolarmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (anche con la medesima assemblea che dispone la distribuzione).

LE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE

Il codice civile sancisce che per procedere alla distribuzione dei dividendi non vi debbano essere perdite del capitale sociale, diversamente ricorre l’obbligo di reintegrarlo o ridurlo in misura corrispondente.

In più, non è possibile provvedere alla erogazione di acconti su dividendi, se non per i particolari soggetti previsti dall’articolo 2433-bis (sostanzialmente, società quotate in borsa, soggetti finanziari, etc.).
Ancora più in generale, va detto che nel patrimonio della società debbono essere presenti delle riserve distribuibili, come si può evincere dall’apposito prospetto del capitale e delle riserve presente nella nota integrativa (con esclusione del bilancio delle micro imprese).

Ad esempio, non potrà essere distribuita la riserva per utili su cambi non realizzati, citata dall’articolo 2426, numero 8-bis), così come non si potranno distribuire riserve se non ne residuino di sufficienti a coprire la parte non ancora ammortizzata dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, come dispone il numero 5) del citato articolo.
Inoltre, è consigliabile provvedere alla distribuzione qualora vi siano risorse liquide sufficienti; in caso contrario, pur in assenza di uno specifico divieto normativo, si potrebbe creare un indebito squilibrio sulle casse sociali, capace di ingenerare deplorevoli situazioni di dissesto.

Verificate tutte le suddette condizioni si potrà procedere alla formalizzazione della decisione dei soci, tramite apposito verbale di assemblea, soggetto ad obbligo di registrazione in misura fissa, nel quale verranno stabilite la misura e la tempistica dell’erogazione.

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SUL PIANO FISCALE

In linea di principio, la distribuzione di utili ai soci persone fisiche, non esercenti attività di impresa, determina il prodursi di un reddito di capitale (cosiddetto dividendo) soggetto a differente tassazione.

In questo caso si registra la seguente differenziazione:
socio persona fisica titolare di partecipazione qualificata (ovvero, socio con una percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o con una percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%): la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue:


Utili formati in capo alla società sino al 2007 40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016 49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017 (novità del DM 26.07.2017) 58,14%


socio persona fisica titolare di partecipazione non qualificata (quindi, un socio che non raggiunge i target del punto precedente): la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione).
Qualora il socio fosse una società di capitali (e non quindi persona fisica) i dividendi restano imponibili nella misura del 5%, con conseguente detassazione della restante quota del 95%.
Qualora il socio fosse un soggetto Irpef che detiene la partecipazione in regime di impresa, il dividendo sarà rilevante nell’ambito del reddito d’impresa stesso (a prescindere dalla qualificazione, o meno della partecipazione) per la sola quota:
• del 40%, se relativo a utili e riserve formatesi sino al 2007;
• del 49,72%, se relativo a utili e riserve formatesi dal 2008 al 2016;
• del 58,14%, se relativo a utili e riserve formatesi dal 2017.

Occorre infine ricordare che:
• qualora la società operi la ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soci titolari di partecipazioni non qualificate, il versamento delle somme trattenute dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di erogazione del dividendo, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1035.
• la società dovrà rilasciare ai soci titolari di partecipazioni qualificate la certificazione modello CUPE, in forma cartacea, entro il 28 febbraio dell’anno successivo;
• la società dovrà provvedere alla compilazione del modello 770, per dare conto dell’avvenuta distribuzione degli utili ai soci.