Fondi pensione: i trattamenti d’imposta.

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta.

I fondi pensione – come ci ricorda la nuova nota diffusa dallo studio commerciale Aldo Cadau – sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 %, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire
una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione – specifica la nota della Cadau&Associati – possono destinare somme, fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati.

Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a).

 

Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari

 

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

L’agevolazione è tanto più elevata al crescere dell’aliquota progressiva sul reddito personale.

 

 

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