Fotovoltaico: crediti d’imposta e semplificazioni
Tra le principali novità introdotte dal Decreto Energia si annovera all’art. 9 il credito d’imposta e la semplificazione per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Con la modifica apportata in sede di conversione viene infatti stabilito che l’installazione di impianti fotovoltaici (o termici) sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, così come la realizzazione delle opere funzionali alla connessione e alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. n. 42/2004), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art. 136, c. 1, lett. b) e c), del Codice, individuati ai sensi degli art. da 138 a 141, e fermo restando quanto previsto dagli art. 21 e 157 (stesso Codice).
Questo significa che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, così come la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione e alla rete elettrica, non saranno subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
L’autorizzazione sarà richiesta solo per le aree o gli edifici classificati di “notevole interesse pubblico” mentre sugli immobili di pregio e nei centri storici sarà realizzabile in edilizia libera l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse dalle semplificazioni le installazioni sulle coperture con materiali della tradizione locale.
Identiche semplificazioni si avranno anche per:
– per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;
– i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, da realizzare nelle aree idonee, di potenza fino a 10 MW;
– impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità̀ di rotazione, distanti non più̀ di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Applicazione del modello unico semplificato
L’art. 10 del DE estende il campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
Il medesimo articolo dispone inoltre che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza (comma 1) e che gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate (comma 2).
Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive
Altra novità, prevista dall’art. 11, è l’istituzione di un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici da attuarsi con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica. La nuova formulazione dell’art. 11 ammette, inoltre, agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.
Interventi nelle regioni del Mezzogiorno
L’art. 14, commi 1-3 e 4, introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Disciplina del GSE
L’art. 16 disciplina l’integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali, disciplinando l’offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da FER prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
Nello stesso articolo viene disciplinato l’avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.