Gli aspetti operativi del Drop shipper.
Il Drop shipping è una formula di vendita grazie alla quale l’impresa che svolge l’attività di e-commerce (“drop shipper” ossia il soggetto cedente) vende i prodotti senza averli fisicamente in magazzino.
Cosa significa? Significa che l’impresa drop shipper, conclusa la vendita, inoltra al fornitore convenzionato l’ordine di acquisto, il quale provvede a:
1. spedire i prodotti al cliente finale;
2. emettere fattura nei confronti del drop shipper.
Sotto il profilo Iva, specifica la nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati di Cagliari, l’operazione di drop shipping può essere assimilata ad una triangolazione, in cui le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal Paese di stabilimento (di localizzazione) della società di e-commerce e dal Paese di invio dei beni.
Ipotizzando che la localizzazione del consumatore finale sia in Italia, la procedura da adottare risulta essere la seguente:
1. la società di e-commerce (drop shipper) cede la merce al consumatore finale italiano, applicando l’Iva italiana (emissione di fattura elettronica con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
2. l’impresa produttrice italiana emette fattura elettronica con Iva nei confronti della società di e-commerce italiana (drop shipper) e invia la merce al consumatore finale italiano.
Nel caso in cui, invece, il consumatore finale sia localizzato in altro Paese UE e le cessioni effettuate verso i soggetti privati localizzati in tale Paese siano inferiori alla soglia prevista, si deve procedere come segue:
1. la società di e-commerce cede la merce al consumatore Ue e applica l’Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
2. l’impresa produttrice italiana (fornitore della merce), non sarebbe abilitata ad emettere fattura elettronica per operazione non imponibile articolo 58 D.L. 331/1993, in base ad un’interpretazione prudente di tale disposizione normativa; essa dovrebbe emettere fattura elettronica con Iva. Tale interpretazione è basata sull’opinione che l’applicazione dell’articolo 58 D.L. 331/1993 nei confronti del soggetto promotore dell’operazione triangolare sia condizionata al fatto che quest’ultimo possa applicare l’articolo 41 D.L. 331/1993 nei confronti del cliente finale.
La terza ipotesi è quella riguardante una cessione a privati consumatori UE oltre la soglia massima stabilita nei rispettivi Paesi.
In questa ipotesi:
1. la società di e-commerce (drop shipper) apre una posizione Iva nel Paese Ue ove supera la soglia massima stabilita e invita l’impresa produttrice italiana a emettere fattura nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva Ue;
2. la società di e-commerce – posizione Iva Ue, cede la merce al consumatore finale Ue e applica l’Iva di tale Paese (in base alla normativa interna di tale Paese);
3. l’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile ex articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva Ue, invia la merce al consumatore finale Ue e svolge la procedura cessioni intracomunitarie (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l’operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SdI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di cessione intracomunitaria).
Partendo dalla posizione prudente (ipotesi di cessione a consumatore finale entro soglia) in alternativa, l’impresa produttrice italiana, pur continuando a inviare la merce al consumatore finale Ue potrebbe emettere fattura elettronica per operazione non imponibile ex articolo 58 D.L. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce (posizione Iva italiana) e quest’ultima potrebbe emettere fattura così strutturata, nei confronti del consumatore finale di altro Paese Ue:
• ai fini dell’Iva italiana: operazione non imponibile ex articolo 41, comma 1, lettera b), D.L. 331/1993;
• ai fini dell’Iva Ue: applicazione dell’Iva Ue.