Gli interventi di riqualificazione energetica

L’agevolazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica realizzati dalle imprese consiste in detrazioni dall’Ires (ma anche dall’Irpef per le persone fisiche) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:

  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (competenza). Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. La detrazione del 65% si applica per tutti gli immobili posseduti o detenuti, oltre che da imprese e società di persone, anche da società di capitali, siano strumentali o abitativi, con esclusione dei fabbricati alla cui produzione e scambio è diretta l’attività (i beni merce costruiti per la vendita dalle imprese edili classificati in bilancio tra le rimanenze) e dei fabbricati concessi in locazione.




In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione
  • le schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi
  • l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione 


Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione


L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires.

È obbligatorio suddividere questa detrazione in 10 rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione massima di 100.000 euro, e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio, tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000.


Certificazione necessaria


 Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  1. l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici
  2. l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
  3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

Documenti da trasmettere


Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/

Con la risposta a interpello n. 95 del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso fruibile la cumulabilità tra il superammortamento e l’ecobonus.

 

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