Il monitoraggio delle agevolazioni Covid

Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di cumulare le agevolazioni da Covid-19 sia con altre agevolazioni ordinarie che con altre agevolazioni temporanee.

In linea di massima, quindi, le agevolazioni concesse in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 saranno:

  • cumulabili fra loro, fermo restando il rispetto dei limiti previsti per settore di attività;

  • cumulabili con altri aiuti qualificati de miminis;

  • cumulabili con gli aiuti ordinariamente previsti, nel rispetto delle relative discipline.

 

Relativamente ai limiti di cumulabilità degli aiuti Covid, in linea di massima, le agevolazioni concesse in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 sono cumulabili fra loro, fermo restando il rispetto di particolari limiti per settore di attività. In particolare, l’aiuto che, ai sensi del Quadro temporaneo, ciascuno Stato membro può prevedere non può superare:

  • 800.000 euro per impresa;

  • 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

  • 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

 


Se un soggetto opera in diversi settori per i quali si applicano limiti diversi, per rispettare i limiti del Quadro temporaneo, occorre assicurare con mezzi adeguati la separazione contabile, affinché per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale relativo e che – in totale – non sia superato l’importo massimo ammesso.



TEMPORANEITA’ 



Con la quarta modifica apportata al Quadro temporaneo in considerazione del persistere della pandemia, la Commissione Europea ha prorogato al 30 giugno 2021 l’applicabilità dello stesso.

Peraltro, nei casi in cui l’aiuto dovesse essere concesso sotto forma di agevolazione fiscale, considerando che questa potrebbe essere evidenziata in dichiarazione solo dopo la predetta data del 30 giugno 2021, la Commissione ha precisato che la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere comunque sorta entro al 30 giugno 2021.

 

Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari Cadau&Associati Covid-19

 

 

 

Monitoraggio agevolazioni Covid


Per consentire agli enti concedenti di verificare il rispetto del limite, il “decreto rilancio” ha previsto la modifica dei seguenti:


Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Registro SIAN, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

• e Registro SIPA, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.



In tal modo, sarà possibile per ciascun ente concedente (Stato, Regioni, Province autonome, Camere di Commercio) verificare il rispetto del limite, prima della concessione di ulteriori agevolazioni.

Nel caso di aiuti automatici o semiautomatici, di tipo fiscale o previdenziale:
la mancata segnalazione da parte del beneficiario al Registro nazionale degli aiuti di Stato comporta l’inefficacia dell’aiuto.



A tal proposito, le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni fiscali ricordano che:

L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.”

 

 

Aldo Cadau Studio Commerciale Cagliari Cadau&Associati Covid-19




Due situazioni particolari



1) Aiuti alla ricapitalizzazione delle imprese


Nel caso delle misure dirette alla ricapitalizzazione delle imprese, talune agevolazioni non vengono direttamente attribuite alle imprese ma sono concretamente fruite dai soci.

Ad esempio, l’art. 26 del decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio) prevede un credito d’imposta del 20% a favore dei soggetti che provvedono a conferimenti in denaro a favore di società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di società di capitali e cooperative, deliberato in un ben delimitato arco temporale.


Ebbene, tale agevolazione, pur spettando di fatto al socio, in realtà deve essere considerata in capo alla società beneficiaria dell’aumento di capitale e concorrere, quindi, alla determinazione del limite.

La logica di tale conclusione discende direttamente dal fatto che, nonostante il credito d’imposta attribuito ai soci, effettivo beneficiario dell’aumento di capitale sociale è pur sempre la società che lo ha deliberato.


Si invita, pertanto, alla massima cautela in tutte le situazioni in cui, come nel caso della ricapitalizzazione di società, sussiste una differenziazione fra soggetto che fruisce dell’agevolazione e soggetto al quale tale agevolazione deve essere imputata, anche ai fini del rispetto del limite.



2) Singola impresa o singola unità economica?



Il limite previsto dal Quadro temporaneo è “per impresa”.


Tale semplice riferimento induce a ritenere che il rispetto del limite debba avvenire a livello di singola impresa, anche nei casi in cui l’impresa appartenga ad un gruppo societario.


In realtà, tale conclusione è stata di fatto sconfessata dalla circolare n. 5531 del 18 giugno 2020, ma resa nota solo a metà ottobre del 2020, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui paragrafo 6 recita testualmente quanto segue:


E’ importante evidenziare che la Commissione europea ha precisato che la nozione di “impresa” richiamata è la nozione generalmente applicata nel diritto della concorrenza, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. Pertanto, le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate in riferimento non alla singola impresa ma l concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche.
Ne deriva che, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all’unità economica a
cui la singola impresa appartiene.”

 

Suggeriamo di adottare i criteri di determinazione della dimensione PMI – imprese associate e collegate – per individuare i collegamenti fra imprese.

 

Aldo Cadau Studio Commerciale Cadau&Associati Cagliari Covid-19

 

 

Il superamento del limite


Al momento, salvo che per il contributo a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi di cui all’art. 25 del decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio), nulla è previsto nei casi di superamento del limite previsto per gli aiuti Covid, mentre a livello comunitario l’art. 16 del Regolamento UE n. 2015/1589 prevede che ogni Stato membro adotti tutte le misure
necessarie per recuperare dal beneficiario l’aiuto considerato illegittimo.


In considerazione dell’incertezza che caratterizza la materia, si ritiene che,
conformemente al citato contributo a fondo perduto ed ad altre tipologie esaminate in precedenza dalla Suprema Corte di Cassazione, il superamento comporti la restituzione dell’importo eccedente, oltre agli interessi maturati dal momento dell’indebita fruizione e della sanzione dal 100% al 200% riferito all’importo eccedente.



Pertanto, la possibilità di cumulare più agevolazioni, alcune delle quali a carattere automatico (quindi senza l’intervento del soggetto concedente), rende necessario effettuare un continuo monitoraggio del limite, tenuto conto anche delle due particolari situazioni esaminate in precedenza.


A tal fine, potrà essere opportuno predisporre un apposito prospetto, come quello sotto riportato a titolo di esempio, magari in formato excel, che contenga tutte le agevolazioni Covid richieste/fruite dalla singola impresa.


Peraltro, ove confermato l’obbligo del limite a livello di “unità economica”, si potrà opportunamente procedere, inizialmente, ad individuare tutte le agevolazioni Covid riferibili a ciascuna impresa e, successivamente, a verificare il rispetto del limite a livello di “unità economica”.