Imposta di bollo fatture elettroniche
Entro lunedì prossimo 20 luglio va versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020 riguardante i mesi di Aprile – Maggio – Giugno.
La scadenza interessa anche il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture del primo trimestre, per quei contribuenti che hanno avuto la proroga al 20 luglio, in quanto l’importo dell’imposta dovuta per il primo trimestre risultava inferiore a 250,00 euro.
Qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre 2020 sia inferiore a 250,00 euro, il versamento potrà essere ulteriormente posticipato alla data di scadenza del terzo trimestre, ovvero al giorno 20 ottobre 2020.
Ricordiamo infatti che, il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020 ha confermato con l’art. 26 la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le e-fatture senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:
- per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 20 luglio 2020;
- per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020.
Restano invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.
Termini versamento imposta di bollo senza sanzioni e interessi |
AMMONTARE |
AMMONTARE |
1° trimestre |
20 luglio 2020 |
20 aprile 2020 |
1° trimestre + 2° trimestre |
20 ottobre 2020 |
20 luglio 2020 |
Quanto stabilito dalla nuova disposizione introdotta dall’art. 26 del Decreto liquidità, intende riparametrare le scadenze di versamento per il primo e il secondo trimestre dell’anno in base all’ammontare dell’imposta di bollo dovuta se inferiore o superiore ai 250 euro, modificando il comma 1-bis introdotto dall’art. 17 del DL 124/2019.
L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) e nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI).
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità:
- con il servizio presente nella suddetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
I codici tributo necessari sono stati istituiti con Risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, e cioè:
- 2521 per il primo trimestre
- 2522 per il secondo trimestre
- 2523 per il terzo trimestre
- 2524 per il quarto trimestre