Interessi Passivi: la corretta classificazione in Bilancio.
Dallo studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati
Coordinatore – il dottor commercialista Aldo Cadau.
La deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali è regolata dall’articolo 96 Tuir. Difatti, il regime “ordinario”, commi da 1 a 4 della norma, secondo cui gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL, si rende applicabile nei confronti di Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, consorzi, enti e trust commerciali, residenti nel territorio dello Stato, nonché di stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti.
Come si evince dalla nota redatta a cura del commercialista Aldo Cadau, soggiacciono altresì alle regole ordinarie le holding industriali, ossia le società che svolgono in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella finanziaria o creditizia.
Sono, invece, escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 96, relativamente agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, le società immobiliari di gestione il cui attivo patrimoniale (requisito patrimoniale) è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e con ricavi (requisito reddituale) rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o di affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.
Sotto il profilo oggettivo, ancora oggi i limiti di operatività della norma in oggetto non sono del tutto chiari. La circolare 19/E/2009 rappresenta il contributo principale emesso dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del quale sono state fornite le seguenti linee guida redatte dallo studio commerciale Aldo Cadau:
• rileva “ogni e qualunque interesse (od onere assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione”;
• “per quanto riguarda l’individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di
interessi”;
Da un punto di vista più strettamente operativo si possono individuare le seguenti fattispecie, rilevanti e non rilevanti, di interessi passivi e attivi.