IVA: acconto al 27 dicembre.

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, comma 2, della L. 405/1990).

Il medesimo obbligo è previsto anche per i contribuenti che versano l’imposta con cadenza “trimestrale”. In tal caso occorre fare riferimento al “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso”.

In generale, quindi, i contribuenti devono versare l’acconto secondo un importo non inferiore in base a quello determinato in applicazione di uno dei seguenti metodi.

Il metodo storico

Il calcolo dell’acconto mediante il metodo storico è semplice ed è quello maggiormente utilizzato dai contribuenti. Prevede che il versamento da effettuare sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) ottenuta da uno o più righi della dichiarazione Iva 2017 presentata per l’anno 2016 nel seguente modo:
– per i contribuenti mensilirigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2016);
– per i contribuenti con liquidazione mensile “posticipata”: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2016 sulla base delle operazioni di Novembre 2016);
– per i contribuenti trimestrali “speciali” (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2016);
– per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debitorighi VL38 – VL36 + VH13;
– per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 – VL33.

 

 

 

Il metodo previsionale

Se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Deve, quindi, conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno, in quanto, trattandosi di una stima, potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati).

Il metodo della liquidazione analitica o intermedia consiste, invece, nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta  che tiene conto dell’IVA relativa a:

  • operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
  • 12.2017 – 20.12.2017, per il contribuente mensile;
  • 10.2017 – 20.12.2017, per il contribuentetrimestrale;
  • operazioni poste in essere fino al 20.12.2017, ma non ancora fatturate o registrate.

Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2017 o terzo trimestre 2017).

Termini e modalità di versamento

L’acconto IVA non può essere rateizzato e dovrà essere versato (solo se di importo pari o superiore a € 103,29) mediante modello F24 entro il prossimo 27 dicembre, esclusivamente in via telematica.
Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali;

e dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, l’anno 2017. 
L’importo dell’acconto Iva, in sede di presentazione del modello F24, può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.

Indicazione del metodo nella dichiarazione IVA.

Si ricorda che sarà necessario indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell’acconto nella prossima dichiarazione IVA, indicando nel quadro VH – al rigo VH13, il codice:

  • 1, se si è utilizzato il metodo storico;
  • 2, se si è utilizzato il metodo previsionale;
  • 3, se si è utilizzato il metodo analitico;
  • 4, per i soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento di rifiuti.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che:
• hanno iniziato l’attività nel corso del 2017;
• hanno cessato l’attività entro il 30/11/2017, se contribuenti mensili, ovvero entro il 30/09/2017 se contribuenti trimestrali;
• applicano il regime forfetario ex 398/1991;
• svolgono attività di intrattenimento di cui all’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972;
• hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27 del D.L. 98/2011);
• hanno adottato il regime forfetario (articolo 1, comma 58, L. 190/2014);
• hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’Iva;
• hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti di P.A. con “split payment”.

Inoltre, non sono tenuti alla determinazione e versamento dell’acconto Iva 2017, oltre ai produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito”, intendendo per tali quelli che:
• nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 presentavano un credito Iva (mensili),
• nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2016 presentavano un credito Iva (trimestrali “per natura”),
• hanno evidenziato nella dichiarazione annuale relativa al 2016 un credito Iva (trimestrali “per opzione”),
ovvero i contribuenti che in via “presuntiva” evidenzieranno un credito nella dichiarazione annuale o nell’ultima liquidazione relativa al 2017.