La comunicazione relativa all’acquisto intracomunitario di veicoli.
Dallo studio commerciale di Cagliari Cadau&Associati
Coordinatore – il dottor commercialista Aldo Cadau
Novità in tema di controllo telematico dei dati sull’acquisto e lo scambio di veicoli di provenienza Ue. Riprendendo la nuova comunicazione della Gazzetta Ufficiale, lo Studio Commerciale Cadau&Associati, precisa come lo scopo di questo provvedimento sia finalizzato a contrastare e prevenire efficacemente anche i sopravvenuti fenomeni evasivi ed elusivi dell’IVA.
Il decreto – adottato dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – abroga i precedenti decreti 30 ottobre 2007 e 29 marzo 2011 a decorrere dal 5 aprile 2018.
Si prevede che i seguenti soggetti comunichino i dati riepilogativi dell’operazione al Dipartimento per i trasporti:
– soggetti passivi che effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Ue o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;
– soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni, i quali effettuano a qualsiasi titolo acquisti aventi ad oggetto i predetti veicoli (nuovi o usati) in altri Stati membri dell’Ue.
La comunicazione – ricorda lo studio Cadau&Associati di Cagliari – è dovuta anche nel caso di cessione a soggetti esteri dei citati veicoli non immatricolati in Italia.
L’obbligo comunicativo in esame, inoltre, è assolto in modo particolare dalle case costruttrici.
Il contenuto della comunicazione è differenziato a seconda che la stessa riguardi un acquisto effettuato da un soggetto passivo o da “privato” o, ancora, la cessione a soggetti esteri di veicoli non immatricolati in Italia.
Nel primo caso, in particolare, la comunicazione riguardante ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario deve contenere:
– il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione; – il numero di identificazione IVA e la denominazione del fornitore ovvero, qualora non sia un soggetto passivo IVA, i suoi dati anagrafici desunti dalla copia di un documento d’identità; – il numero di telaio del veicolo con l’indicazione se si tratta di un veicolo nuovo o usato e l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
– la data e il prezzo di acquisto del veicolo.
Comunicazione di soggetti passivi con più modalità
In relazione agli acquisti effettuati da soggetti passivi, sottolinea il commercialista Aldo Cadau, le modalità per effettuare la comunicazione – entro i 15 giorni successivi all’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione – sono:
– tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento nei casi e secondo i criteri e le modalità stabilite;
– presso un ufficio della motorizzazione civile;
– avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 8 agosto 1991 n. 264) e abilitato all’utilizzo della procedura dello sportello telematico dell’automobilista.
L’immatricolazione dei veicoli in precedenza indicati è effettuata dopo che è stato verificato nell’archivio informatico del Dipartimento dei trasporti la presenza di tutti i dati richiesti, la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative all’assolvimento degli obblighi IVA nonché l’assenza di eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione del veicolo sul territorio nazionale.