La corretta procedura per la distruzione dei beni aziendali

Rispondere alla domanda su quale sia la corretta procedura per la distruzione dei beni aziendali significa anzitutto analizzare 3 specifiche fasi procedurali. 


Più nel dettaglio: 

  • Preventiva comunicazione agli organi interessati;
  • Redazione del verbale o dichiarazione di distruzione;
  • Compilazione del DDT (materiale da smaltire)

 

L’impresa che intende distruggere direttamente i beni aziendali deve inviare preventivamente una comunicazione agli uffici – Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate – territorialmente competenti su base del luogo in cui viene effettuata la distruzione. La comunicazione deve pervenire 5 giorni prima, ciò significa che deve essere ricevuta dagli organi preposti (non inviata) in detto termine; se la comunicazione viene fatta via raccomandata è necessario richiedere l’avviso di ricevimento per poterne provare la ricezione nei termini di legge, mentre nel caso di comunicazione via Pec farà fede invece la ricevuta di “avvenuta consegna”.

 

 

Aldo Cadau Cadau&Associati Commercialisti Sardegna Cagliari Rottamazione Beni Aziendali

 

 

Nel caso di distruzione di beni di valore superiore a 10.000 euro, il verbale di distruzione andrà redatto dagli ufficiali della Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate, nel caso però questi non presenzino all’operazione è necessario che sia un notaio a redigere il verbale. Pertanto, non sapendo se ci saranno gli ufficiali della GDF o ADE è sempre bene che l’imprenditore si assicuri la presenza del notaio nel luogo ove avverrà la distruzione dei beni.

 

Nel caso di beni di valore inferiore a 10.000 euro è possibile predisporre, in luogo del verbale di distruzione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in cui si attesti:

 

  • Data, ora e luogo delle operazioni di distruzione;
  • Descrizione, quantità e qualità dei beni distrutti;
  • Costo dei beni distrutti.

 

Va ricordato anche che, nel caso di beni di valore inferiore a 10.000 euro, potrebbero presentarsi ufficiali della Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate, in tal caso procederanno loro alla redazione del verbale.

 

Il caso della distruzione non volontaria dei beni

 

Ulteriore casistica che può interessare la distruzione dei beni aziendali è la distruzione non volontaria dei medesimi, si pensi ad esempio all’accidentale perdita/distruzione di un bene aziendale a seguito di trasloco, alluvioni, furto, incendi oppure il semplice spostamento di un macchinario che per motivi fortuiti si concluda con un danneggiamento irreparabile dello stesso. In tal caso opera la necessità di documentare (circolare 23/07/1998 nr. 193/E), attraverso autocertificazione, la perdita/distruzione involontaria dei beni avendo cura di riportare, oltre ai dati essenziali sopra citati, anche una dettagliata narrazione dei fatti che hanno determinato la perdita/distruzione dei beni, il tutto entro 30 giorni dalla data dell’accadimento. Inoltre è sempre consigliabile attribuire data certa a detta autocertificazione. Per i casi come il furto o l’incendio è necessario conservare la documentazione rilasciata da pubblici ufficiali attestante la perdita/distruzione dei beni aziendali, ad esempio il verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti a domare l’incendio piuttosto che la denuncia di furto sporta all’autorità di polizia.

 

Compilazione DDT

 

Una volta effettuata la distruzione dei beni aziendali, per poter procedere allo smaltimento dei beni ottenuti dalla distruzione tramite conferimento nei centri di raccolta autorizzati a seconda dei beni di cui trattasi, è necessario compilare DDT numerato progressivamente e datato con indicazione del destinatario, natura e quantità dei beni rottamati e la causale del trasporto.

 

Analogo procedimento deve essere effettuato per lo smaltimento indiretto dei beni aziendali ovvero per la consegna dei beni a soggetti autorizzati allo smaltimento rifiuti e la vendita in blocco dei beni medesimi.