La deducibilità delle erogazioni liberali

Le erogazioni liberali sono le donazioni di somme di denaro o di altri beni ( mobili e immobili ) effettuate da privati per “spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra  donante e donatario” (cfr. Circ. A.E. 29.10.2009 n. 45); le donazioni sono fatte al solo scopo di sostenere le finalità benefiche o di utilità sociali degli enti beneficiari.

 

Ambito di applicazione

 

La deducibilità in esame si applica alle erogazioni liberali fatte da :

  • Persone fisiche 
  • Soggetti Ires

 

La  normativa,  in  ambito  Irpef  ,  si  riferisce  alle  sole  persone  fisiche,  quindi  si  escludono  dall’ambito applicativo in esame le società di persone e i soggetti equiparati.

 

 

 

Cadau&Associati Aldo Cadau Commercialisti Sardegna Cagliari Erogazioni Liberali

 

 

Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

 

Ai sensi dell’ art.  14 comma 1 del DL 35/2005 i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono:

 

  1. a)   Le ONLUS ( Organizzazioni non lucrative di utilità sociale )
  2. b)   APS iscritte nel “ registro nazionale” s.v. art. 7 comma 1 e 2 della Legge 383/2000
  3. c) Fondazioni e Associazioni riconosciute che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico ( s.v. la Risoluzione della Agenzia delle Entrate
  4. 249/2008 )
  5. d)   Fondazioni e Associazioni riconosciute che hanno come scopo statutario lo svolgimento e/o la promozione di attività di ricerca scientifica. 

 


Per quanto riguarda le ONLUS sono comprese  nella disciplina in esame sia le “ONLUS di diritto” così come previste all’art. 10 comma 8 del Dlgs. 460/97 vale a dire : 

 

–     organismi di volontariato di cui alla Legge 266/91

–     ONG riconosciute Legge 49/87

–     Cooperative sociali Legge 381/91

–     Consorzi art. 8 Legge 381/91

 e, sia le “ONLUS parziali” così come disciplinate all’art. 10 comma 9 del Dlgs. 460/97, vale a dire:

–     enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato accordi

– associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 287/91 e limitatamente all’esercizio delle attività di cui all’art.10 co.1 Dlgs. 460/97.

 

Le Fondazioni e Associazioni riconosciute  che operano  in ambito di beni culturali  devono aver acquisito la personalità giuridica e devono promuovere la tutela e la valorizzazione di quei beni così come individuati dal Dlgs. 42/2004, artt.10-11-134.

 


Deducibilità dal reddito


Le erogazioni liberali in esame sono deducibili ai fini IRES/IRPEF entro il limite massimo del 10% del reddito dichiarato e comunque nel limite massimo  di 70.000,00 euro annui (D.L. n. 35 del 2005).


Per la normativa è necessario che sussistano entrambe le condizioni e a tal proposito la Circ. A.E. n.39/2005 ha chiarito che l’erogazione è deducibile fino al raggiungimento del minore dei due limiti indicati.


Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.