La detraibilità dei premi di assicurazione
Novità in merito alla detraibilità dei premi di assicurazione. Come rilevato dall’ultima nota elaborata dallo studio commerciale di Cagliari Aldo Cadau, con l’articolo 15, comma 1, lett. f) Tuir è prevista la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% per determinate tipologie di premi di assicurazioni, in particolare:
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (dall’anno 2001) ed i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (fino all’anno 2000) sono detraibili per un importo non superiore ad euro 530 annui;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave sono detraibili per un importo non superiore ad euro 750 annui al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al punto precedente;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore ad euro 1.291,14, calcolato al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
Come specifica la nota elaborata dallo studio commerciale Cadau&Associati, già in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 47/2000 per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione si doveva distinguere se i relativi contratti erano stati stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000 o erano stati stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001.
In particolare, per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del 19% sui premi versati nel 2017, nel limite di euro 530 (anche se versati all’estero o a compagnie estere) a condizione che:
• il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni;
• il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione del 19% i premi versati nell’anno 2017 nel limite massimo di euro 530, solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:
• il rischio di morte;
• l’invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).
Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio.
Nel caso di polizze miste, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d’imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.
Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che invece può essere chiunque (la figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave).
I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Sul punto la circolare AdE 17/E/2006 ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato.
Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:
- se è contraente e assicurato;
- se è contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante;
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è un altro familiare a carico.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.
È previsto infine un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: si tratta di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale incapacità nell’assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, di deambulazione, di capacità di indossare indumenti.