La liquidazione volontaria di una SRL
L’apertura della liquidazione volontaria da parte di una srl che non è in grado di estinguere tutte le posizioni debitorie può generare conseguenze diverse che possono coincidere con differenti situazioni.
Ci riporta un elenco preciso di casi l’ultima nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati:
➢ in caso di società non fallibile e senza organo di controllo o revisione, si ritiene che la liquidazione possa essere chiusa, e che i creditori non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da colpa di questi (art. 2495 co. 2 c.c.);
➢ in caso di società fallibile e senza organo di controllo o revisione, le conseguenze sono analoghe a quelle del caso precedente, con la differenza che il liquidatore dovrà valutare l’opportunità/necessità di fare istanza di autofallimento;
➢ in caso di società fallibile con organo di controllo o revisione, si ricorda che il DLgs. 14/2019 ha esteso la platea delle srl obbligate a dotarsi dell’organo di controllo (obbligo da adempiere entro il 16.12.2019). Per queste srl, fino al 15.8.2020 (data in cui entrerà complessivamente in vigore il DLgs. 14/2019) valgono le stesse regole previste per le società fallibili senza organo di controllo.
Dopo tale data, l’organo di controllo o revisione dovrà valutare se sussistono le condizioni per segnalare all’OCRI lo stato di crisi, al fine di risolverla prima di avviare le procedure concorsuali.
Il Dlgs 14/2019 ha previsto che gli indici della crisi operino anche per le società in liquidazione.