La nuova definizione di default

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013); la nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.

 

La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i loro clienti a fini prudenziali.

 

Particolare attenzione va pertanto prestata alle situazioni che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all’entrata in vigore della nuova definizione.

 

 

 

Studio Commerciale Aldo Cadau Cadau&Associati La nuova definizione di default

 

 

 

I parametri

 

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno UNA delle seguenti DUE condizioni:

 

  1. la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
    Questa condizione era già prima in vigore e quindi non cambia rispetto alla “vecchia” situazione. 
     
  2. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

a questo scopo un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

b1) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
b2) l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

 

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

 

Non basta quindi che lo sconfinamento sia di 100 euro oppure 500 euro per far scattare questi meccanismi; occorre che venga superata anche la soglia relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi.

 

 

Classificazione a sofferenza

 

La classificazione “a sofferenza” sarà uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni – positive e negative – che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso.

Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa.

Non c’è invece alcun impatto sull’altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti “inadempimenti persistenti”), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.

 

 

Studio Commerciale Aldo Cadau Cadau&Associati La nuova definizione di default

 

 

 

Centrale rischi

 

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuove regole europee sul default.

Gli intermediari segnalano alla centrale rischi un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.

 

 

Sconfinamenti

 

Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce).

Dal 1° gennaio 2021, come prima, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento.

Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento.

È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

 

 

 

Compensazione importi

 

Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

 

 

Sofferenza di gruppo

 

Si parla di “sofferenza di gruppo” proprio perché la classificazione è applicata uniformemente in tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario.

Tale requisito non era richiesto formalmente in precedenza ma era verosimilmente già attuato dalle banche appartenenti a gruppi. Le modifiche alla definizione di default relative alle cc.dd. “soglie di rilevanza” non hanno, invece, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza.

Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente “in sofferenza” sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella CR si distingue tra:

  • finanziamenti con rimborso regolare;
     
  • finanziamenti con scaduti/sconfinamenti “non persistenti” (ovvero inferiori a 90 giorni);
     
  • “inadempimenti persistenti”, cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, per i quali si distinguono due casi:  da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni; da oltre 180 giorni.

 

La classificazione tra gli “inadempimenti persistenti” segue il criterio “oggettivo” della durata dello scaduto o dello sconfinamento; il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell’ammontare dello scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all’esposizione complessiva del debitore o dell’ammontare del finanziamento (“soglie di rilevanza”).

 

Le modifiche alla definizione di default relative alle “soglie di rilevanza” non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR continua a “fotografare” in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

 

In Italia esistono altre banche dati creditizie gestite da soggetti privati e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria, i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), tra cui Crif Eurisc, Experian, CTC e Assilea. I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d’Italia.

 

 

Ma cosa è la Centrale Rischi?

 

La Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia è una banca dati che da oltre cinquant’anni fornisce una fotografia d’insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

 

Grazie a queste informazioni, i clienti che hanno una buona “storia creditizia” possono ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori; vi è una stretta analogia con chi non ha incidenti d’auto e per questo paga un premio più basso per la sua assicurazione RC.

 

Senza i dati della CR, le banche o le società finanziarie potrebbero essere restie a concedere un finanziamento, o potrebbero farlo a un tasso d’interesse più alto, anche a molti soggetti che sono pienamente in grado di onorare gli impegni presi.

 

La base dati, infatti, non contiene solo le informazioni “negative” relative alle difficoltà finanziarie più o meno gravi dei clienti, ma include soprattutto le informazioni “positive” sulla regolarità dei pagamenti e dell’estinzione del debito.

 

Queste informazioni sono altrettanto preziose per gli intermediari nella valutazione del “merito di credito” e consentono migliori condizioni di accesso al credito per gran parte delle famiglie e imprese.

 

La base dati è anche fondamentale per la Banca d’Italia per il perseguimento di importanti finalità istituzionali (vigilanza e stabilità finanziaria), nell’interesse della collettività.

 

La definizione di default prevista dall’articolo 178 del Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento n. 575/2013 è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea e applicabili dal 1° gennaio 20211.

 

Sul loro impatto si sono diffuse notizie non sempre accurate: per quanto riguarda le segnalazioni in Centrale Rischi, va ribadito che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.

La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro.

La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato “a sofferenza”; ciò avviene se l’intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d’Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

A seguito dell’adozione della nuova definizione di default a partire da gennaio 2021 gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso.