Dichiarazioni d’intento: le modifiche.
Come previsto dal Decreto crescita (Decreto Legge n. 34-2019), a far data dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore le dichiarazioni d’intento e la copia della “ricevuta telematica di trasmissione” all’Agenzia delle Entrate.
Sempre dalla stessa data – come si specifica la nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati – trova applicazione la sanzione proporzionale (dal 100 al 200 % dell’iva) in luogo sella sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.
Gli obblighi dell’esportatore e del fornitore in essere fino al 31 dicembre 2019
Al fine di effettuare un ripasso delle regole in vigore fino al 31 dicembre 2019 si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
Obblighi dell’esportatore
Si rammenta che fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore deve porre in essere i seguenti adempimenti:
- inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);
- inviare copia della stessa al fornitore con la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
Nota: i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa (nota n. 58510/D/2015).
- annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore.
Obblighi del Fornitore
Il fornitore, dopo aver ricevuto i documenti di sua competenza, deve:
- effettuare il riscontro telematico sul sito dell’Agenzia delle Entrate al fine di controllare l’avvenuta presentazione della “dichiarazione d’intento” da parte dell’esportatore abituale;
- numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro.
Gli obblighi in materia di lettera d’intento in essere dall’1 gennaio 2020
Le novità per il soggetto esportatore si possono sintetizzare nei seguenti punti:
- dal prossimo 01 gennaio 2020 è abrogato l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d’intento e sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
- risulta eliminato l’adempimento dell’annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro entro i 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento, nonché l’obbligo di conservarle a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972;
- non è più prevista l’esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- abrogato l’obbligo di riportare nelle relative fatture emesse gli estremi della dichiarazione d’intento rilasciata dal soggetto esportatore;
- a far data dal 01 gennaio 2020 il fornitore dovrà indicare sulla fattura emessa in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972, gli estremi del “protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento” (nel caso di importazioni gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall’importatore e l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni d’intento e delle ricevute di presentazione);
- in materia di sanzioni è stata introdotta la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione” della lettera di intento (tale sanzione ha sostituito quella in misura fissa ovvero da 250 euro a 2.000 euro).