Le novità Iva per il commercio elettronico
Nel corso dell’ultimo periodo sempre più imprese, anche a causa del Covid-19, stanno ampliando l’utilizzo della rete internet per vendere i propri prodotti a clienti nazionali ed esteri.
Dal punto di vista IVA, tali vendite, se effettuate verso clienti consumatori finali residenti in Stati Europei e se superano determinate soglie di fatturato, possono comportare la necessità, per il cedente, di aprire delle posizioni IVA all’estero.
Questo oneroso adempimento potrebbe venir meno con le nuove disposizioni comunitarie che estendono il c.d. MOSS alle vendite dei beni materiali, ma che probabilmente non entreranno in vigore prima di luglio 2021.
Il commercio elettronico indiretto
Nel commercio elettronico indiretto il fornitore effettua la transazione commerciale in via telematica generalmente attraverso il proprio sito internet, ma consegna fisicamente il prodotto acquistato dal cliente, direttamente al domicilio di quest’ultimo con le modalità
tradizionali.
Il commercio elettronico indiretto, quindi, riguarda la cessione di beni materiali e può essere utilizzato sia verso clienti soggetti passivi che verso clienti soggetti privati (consumatori finali) seppur è verso questi ultimi che si ha il maggior utilizzo di tale modalità di vendita.
In ambito IVA, il commercio elettronico indiretto verso consumatori finali è assimilato alle vendite a distanza ed in particolare, in ambito nazionale, alle vendite per corrispondenza (in tal senso anche la Ris. AE 5 novembre 2009 n. 274/E).
In particolare ad oggi, nella normativa nazionale si prevede che le vendite a distanza effettuate verso consumatori finali residenti in stati UE (per quelli residenti in Stati ExtraUe valgono le regole ordinarie previste per le esportazioni) sono trattate:
• come cessioni imponibili in Italia da assoggettare ad IVA: se le cessioni a distanza non superano la soglia di 100.000 € o la minor soglia stabilita dal singolo Stato Membro di consumo (generalmente stabilita in 35.000 €);
• come cessioni da tassare nello Stato di consumo del bene, inteso come il Paese in cui viene trasportato il bene al consumatore finale, se le cessioni a distanza superano la soglia di 100.000 € o la minor soglia stabilita dal singolo Stato Membro di destinazione. In questa circostanza, la cessione costituisce in Italia una operazione comunitaria non imponibile (tale impostazione, peraltro, non risulta in linea con la normativa comunitaria).
In linea generale, quindi, le cessioni a distanza che superano determinate soglie di fatturato, essendo tassate nel luogo di destinazione del bene, impongono al fornitore nazionale l’obbligo di nominare un proprio rappresentante fiscale o identificarsi direttamente in ogni singolo Stato Membro di superamento della soglia per assolvere i relativi obblighi ai fini IVA (fatturazione, dichiarazioni in loco, intrastat, ecc.).
Questo adempimento dovrebbe essere superato con le nuove disposizioni comunitarie introdotte dalla Dir. 2017/2455/UE, dalla Dir. 2019/1995/UE e dal Reg. 2019/2026/UE che estendono il regime del c.d. MOSS anche per le vendite di beni materiali, ma la cui applicabilità dovrebbe essere rinviata a causa del Covid-19 al 1° luglio 2021 come comunicato dal Consiglio Europeo sul proprio sito internet in data 24 giugno 2020.
Nei punti che seguono, quindi, dopo aver analizzato brevemente la normativa nazionale attualmente vigente per le cessioni a distanza verranno delineate le principali novità previste dalle suddette Direttive comunitarie.
Normativa nazionale vigente per le “vendite a distanza” effettuate da fornitori nazionali verso consumatori finali residenti in altri Stati UE
Allo stato attuale le vendite a distanza effettuate da fornitori nazionali verso consumatori finali residenti in altri Stati UE sono regolamentate nell’art. 41 c. 1 lett. b) DL 331/93 in attuazione delle disposizioni degli artt. 33, 34 e 35 Dir. 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).
In particolare, dall’analisi di tale disposizione risulta che costituiscono cessioni imponibili in Italia da assoggettare ad IVA a condizione che non superino determinate soglie, le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza (ove rientra il commercio elettronico indiretto) e
simili di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, di beni di trasporto nuovi e di beni da installare nei confronti di cessionari che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intra-comunitari (tra questi i privati consumatori finali) e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Come confermato anche dalla prassi (Circ. AE 13 giugno 2006 n. 20/E) affinché le vendite possano considerarsi effettuate “a distanza” è necessario che:
– la cessione sia effettuata “in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”;
– i cessionari non siano tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari (come accade per i privati consumatori);
– il trasporto dei beni sia effettuato “dal cedente o per suo conto” da terzi (come confermato anche dall’art. 11-quater DL 35/2005). Questo elemento è fondamentale per la qualificazione delle c.d. vendite a distanza in quanto ciò che in base alla disciplina comunitaria contraddistingue tali operazioni è proprio che il trasporto della merce sia effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto (tale aspetto come si dirà sarà oggetto di modifiche) nei confronti di un acquirente che opera come “privato consumatore”.
Ciò detto, le suddette cessioni si considerano imponibili in Italia a condizione che non superino nell’anno solare precedente e quello in corso l’importo di 100.000 € o l’eventuale minore valore stabilito dai singoli Stati Membri di consumo dei beni.
Ad oggi le soglie stabilite nei singoli Stati Membri sono quelle riportate nella tabella di seguito:
Va da sé che nel momento in cui il fornitore nazionale effettui delle cessioni a distanza verso privati consumatori e superi una delle soglie sopra indicate considererà l’operazione non imponibile in Italia e sarà tenuto a nominare un rappresentante fiscale o identificarsi in ciascuno Stato Membro di superamento della soglia al fine di assoggettare le operazioni ad imposizione nello Stato di consumo.
Da segnalare inoltre che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, la tassazione nello Stato di consumo avviene a partire dalla cessione che ha determinato lo sforamento ed ha effetto per tutte le cessioni nello Stato membro, nell’anno in corso e in quello successivo.
Modifiche comunitarie al trattamento IVA delle vendite a distanza e l’estensione del c.d. MOSS anche alle cessioni di beni materiali
Come anticipato in premessa la disciplina IVA delle vendite a distanza è stata oggetto di alcune modifiche da parte delle Dir. 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017 e Dir. 2019/1995/UE del 21 novembre 2019 e del Reg. 2019/2026/UE del 21 novembre 2019, che per quanto di specifico interesse sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma che a causa del Covid-19 molto probabilmente entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.
Le suddette Direttive e il Reg. 2019/2026/UE introducono diverse modifiche al sistema dell’IVA e delle vendite a distanza che si possono classificare in due macro filoni:
- in primo luogo chiariscono il concetto di “vendite a distanza intracomunitarie di beni” e introducono quelle di “vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi”;
- in secondo luogo modificano l’attuale sistema di tassazione delle vendite a distanza ed introducono la possibilità di utilizzare il regime speciale del MOSS attualmente in essere per la prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici a consumatori privati (c.d. commercio elettronico diretto).
IN CONCLUSIONE
Le novità della Dir. IVA 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017 , della Dir. 2019/1995/UE del 21 novembre 2019 e del Reg. 2019/2026/UE sono da accogliere sicuramente con favore e porteranno un’evidente semplificazione per le imprese che intendono iniziare o proseguire l’utilizzo del commercio elettronico indiretto per la vendita dei propri prodotti.
Come anticipato, tali modifiche sarebbero dovute entrare in vigore al 1° gennaio 2021 ma molto probabilmente (come comunicato sul sito del Consiglio Europeo) saranno rinviate al 1° luglio 2021.