Autovetture: ecobonus nella legge di bilancio.

Novità nella Legge di Bilancio per l’acquisto di autovetture nuove, ad alto impatto ambientale.

Tra gli interventi introdotti, infatti, sono stati adottati anche dei disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di
autovetture nuove, con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere  del livello di emissioni), oltre che, contestualmente, incentivi sotto forma di sconto sul  prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.


L’ultima nota diffusa dallo studio commerciale Cadau&Associati ci spiega come, in via sperimentale, sia stato introdotto per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, e quindi, sostanzialmente, per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.



Ecobonus autovetture Aldo Cadau Cagliari studio commerciale


Il contributo sarà erogato solo nel caso di acquisto di autovetture con prezzo di listino (listino ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa)  e sarà corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. In più, non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. 

Il contributo varia in base al numero dei grammi di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro di emissioni (g/Km).

In particolare, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km, il bonus sarà di:

– 6.000 euro con rottamazione;
– 4.000 euro senza rottamazione.

Con emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/km, invece, il contributo sarà di:

– 2.500 euro con rottamazione;
– 1.500 euro senza rottamazione.

 

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo, o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all’utilizzatore, o a un familiare da almeno dodici
mesi (comma 1032).

 

Adempimenti

Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione  e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello  telematico dell’automobilista (comma 1034).

A questo proposito il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta  appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.


I veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione. 

Ai sensi del comma 1036 il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente e non è cumulabile con altri incentivi di carattere  nazionale.


Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano lo stesso importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.


Infine, è obbligo per le imprese costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.