Locazioni brevi: entra in vigore la nuova disciplina fiscale
Novità in materia di locazione. Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi. Per inteso, si fa riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
LA CEDOLARE SECCA
Per i redditi derivanti da contratti di locazione breve, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è consentita l’applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell’imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%.
La stessa misura cedolare vale anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi, sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari.
L’applicazione della cedolare è prevista quando il locatore sia una persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa. In questo caso il contratto può essere stipulato anche grazie all’intervento di intermediari immobiliari, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, in grado di mettere in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Con apposito regolamento ministeriale (ad oggi non ancora emanato) saranno definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell’anno solare.
L’ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI
Per quanto riguarda l’attività degli intermediari è stato emanato un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia che stabilisce le modalità di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite.
Nello specifico, la trasmissione dei dati, deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati (quindi, entro il 30 giugno 2018 saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017).
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.
Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.
Dal suo canto, il locatore potrà considerare tale ritenuta:
- a titolo di acconto, qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi);
- a titolo d’imposta, se il locatore stesso ha optato per la cedolare secca.
Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo della ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione stessa.
MODALITÀ ATTUATIVE
Trasmissione dati.
Gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell’Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate in futuro, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Come detto, tale comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello di conclusione del contratto.
Ritenuta d’acconto.
L’intermediario che intervenga nel pagamento / incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24.
Con risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 è stato inoltre istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (si tratta del codice tributo 1919) e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.